Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14234 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14234 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il 22/12/1956
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il ricorso, proposto nell’interesse di NOME COGNOME
avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile;
considerato che il motivo, con cui la ricorrente ha censurato l’omessa
applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è reiterativo di analoga doglianza a cui la
Corte territoriale ha dato corretta risposta, avendo evidenziato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata
nel caso, come quello in esame, di riconoscimento della recidiva specifica, in quanto elemento sintomatico dell’accertata pericolosità sociale dell’imputato per
l’elevato grado di colpevolezza;
rilevato che, così argomentando, il Collegio territoriale ha fatto corretta
applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 5, n. 1489 del
19/10/2020, Serra, Rv. 280250 – 01);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/3/2025