Inammissibilità del Ricorso: Le Conseguenze della Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito le severe conseguenze legate alla presentazione di un’impugnazione priva dei requisiti di legge. L’analisi di questo provvedimento offre uno spunto fondamentale per comprendere il concetto di inammissibilità del ricorso e le relative implicazioni economiche per chi decide di adire la Suprema Corte. Il caso in esame, pur nella sua sinteticità, illustra chiaramente come un ricorso non adeguatamente fondato si traduca non solo in una sconfitta processuale, ma anche in una condanna pecuniaria.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo in data 15 maggio 2024. L’imputato, nel tentativo di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, si è rivolto alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Il fascicolo è stato assegnato alla Settima Sezione Penale, la quale ha fissato l’udienza per la discussione al 31 marzo 2025.
La Decisione della Corte sull’inammissibilità del ricorso
All’esito dell’udienza, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa tipologia di pronuncia è di natura prettamente processuale: i giudici, cioè, non sono entrati nel merito della questione (non hanno valutato se l’imputato avesse torto o ragione), ma hanno rilevato la mancanza dei presupposti formali o sostanziali richiesti dalla legge per poter esaminare l’impugnazione. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto in limine, ovvero all’inizio del procedimento di valutazione.
Le Motivazioni
Il provvedimento in esame non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità, una prassi comune per le ordinanze di questo tipo emesse dalla Settima Sezione Penale, che spesso funge da “sezione filtro”. La motivazione risiede implicitamente nella natura stessa dell’atto: il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato o carente dei requisiti previsti dal codice di procedura penale. La conseguenza diretta e più rilevante di tale declaratoria è di natura sanzionatoria. La Corte, infatti, non si è limitata a respingere l’impugnazione, ma ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una duplice funzione: da un lato, risarcire lo Stato per i costi di un procedimento attivato inutilmente; dall’altro, fungere da deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
La decisione della Suprema Corte sottolinea un principio cruciale nel diritto processuale penale: l’accesso al giudizio di legittimità non è incondizionato. È necessario che il ricorso sia redatto nel rispetto di rigorosi canoni tecnici e si fondi su motivi di diritto solidi e pertinenti. L’ordinanza di inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma un atto che sancisce la fine del percorso giudiziario per l’imputato e comporta conseguenze economiche significative. Questo caso serve da monito sull’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di intraprendere l’ultimo grado di giudizio, per evitare di incorrere in costi aggiuntivi oltre alla conferma della condanna.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha esaminato il merito della vicenda?
No, l’ordinanza di inammissibilità è una decisione di natura processuale. La Corte non ha valutato se le ragioni del ricorrente fossero fondate nel merito, ma ha stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti richiesti dalla legge per essere esaminato.
Qual è la finalità della condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende?
Questa sanzione ha una funzione deterrente, per scoraggiare la presentazione di ricorsi infondati o dilatori che appesantiscono il lavoro della Corte, e serve a finanziare l’amministrazione della giustizia e i programmi di miglioramento del sistema penitenziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14711 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14711 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 01/02/1992
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di Ventimiglia NOME Riccardo avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alla non occasionalità e alla gravità
della condotta, elementi entrambi ostativi al riconoscimento della tenuità del fatto;
ritenuto che il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello motivato adeguatamente sul tema, è generico;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere est COGNOME ore