Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28801 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28801 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a CAPUA il 28/07/1978 NOME nato a AVERSA il 11/05/1984
avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata
parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME Raffaele e COGNOME NOMECOGNOME ai sen
dell’art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo le proposte formulate da parti.
Esaminati i ricorsi proposti dagli imputati;
rilevato che il difensore di COGNOME lamenta violazione di legge e vizio motivazione in ordine alla entità della pena irrogata;
rilevato che il difensore di COGNOME NOME lamenta: 1. Violazione degli ar
192 cod. proc. pen.; 62-bis e 133 cod. pen.; 2. Carenza di motivazione.
Considerato che il raggiungimento dell’accordo ai sensi dell’art. 599 bis co proc. pen. determina la radicale inammissibilità di doglianze che si riferisc
ai motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato ed a quelli inere alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata. Invero, p
consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indiriz elaborati con riferimento all’abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen
applicabili all’attuale concordato in appello, l’accordo delle parti impli rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni dive
doglianza, anche riferibile a questioni rilevabili di ufficio, con l’ecce dell’irrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione d
volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblic ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia [cfr. Sez. n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194: “È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili di ufficio, alle l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis c proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’inte svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazionen. Considerato che i motivi dedotti dalle difese non rientrano tra quelli p quali è consentita l’impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione. Considerato che la decisione in ordine all’inammissibilità dei ricorsi d essere adottata senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c proc. pen. che prevede espressamente tale unico modello procedimentale per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso avverso la sentenza pronunciat ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare nella misura di euro quattromila ciascuno i favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
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