Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21028 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21028 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 25/05/1986
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza dell’8 aprile 2024, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decis resa dal Tribunale di Napoli il 12 dicembre 2023, pronunciandosi ai sensi dell’art. 599
bis cod.
proc. pen., ha rideterminato in anni 3 di reclusione ed euro 11.600 di multa la pena inflitt
NOME in ordine ai reati ex art. 73, comma 1, del d.P.R. 309 del 1990 e art. 13, comma
13, del d. Igs. n. 286 del 1998. Fatti commessi in Napoli il 12 dicembre 2023.
È stato proposto ricorso per cassazione, con cui la difesa ha censurato il mancato proscioglimento dell’imputato ex art. 129 cod. proc. pen., avendo mancato la Corte territoriale di compiere
doverosa valutazione in ordine all’eventuale presenza di cause di non punibilità.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5
bis cod. proc. pen.) è inammissibile,
dovendosi richiamare l’affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2
22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso
sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richies e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianz relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si s trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non ricompresa nei limiti editta diversa da quella prevista dalla legge, non rientrando evidentemente la doglianza sollevata da ricorrente tra quelle ammesse in questa sede, e ciò a prescindere dalla sua palese genericità.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.