Inammissibilità del Ricorso per Competenza: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento su un aspetto cruciale della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso per competenza quando la decisione impugnata potrebbe generare un conflitto di giurisdizione. La Corte di Cassazione, con una pronuncia netta, ribadisce un principio consolidato, sottolineando come la scelta del corretto strumento processuale sia fondamentale per evitare una declaratoria di inammissibilità e la conseguente condanna alle spese.
I Fatti del Caso in Esame
La vicenda processuale ha origine da una decisione del Giudice di Pace di Taranto. Quest’ultimo, investito di un procedimento penale per un reato ascritto a un’imputata, aveva dichiarato la propria incompetenza per materia.
Contro questa sentenza, la parte civile, ovvero la persona danneggiata dal reato, ha deciso di proporre direttamente ricorso per cassazione, lamentando l’errata applicazione delle norme sulla competenza. L’obiettivo della ricorrente era ottenere l’annullamento della sentenza del Giudice di Pace e far riconoscere la sua competenza a decidere nel merito.
La Questione dell’Inammissibilità del Ricorso per Competenza
Il cuore della questione giuridica sottoposta alla Suprema Corte riguarda la possibilità di utilizzare il ricorso per cassazione per contestare una pronuncia sulla competenza. La Corte ha affrontato il problema partendo da una norma specifica del codice di procedura penale.
La difesa della ricorrente basava il proprio unico motivo di ricorso sulla violazione di legge, in riferimento alle norme sulla competenza del Giudice di Pace. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile a priori, senza entrare nel merito della questione sollevata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Corte si fonda su un principio chiaro, sancito dall’articolo 568, comma 2, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che non è possibile proporre ricorso per cassazione contro le sentenze sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto. In altre parole, quando un giudice dichiara la propria incompetenza, la questione non può essere risolta tramite un’impugnazione diretta alla Corte Suprema, ma attraverso altri meccanismi procedurali previsti per risolvere, appunto, i conflitti di competenza tra giudici.
La Cassazione ha rafforzato la propria argomentazione richiamando due precedenti conformi (Sez. 5, n. 33545 del 2015 e Sez. 5, n. 6366 del 2013), dimostrando come si tratti di un orientamento giurisprudenziale stabile e consolidato. L’impugnazione proposta dalla parte civile è stata quindi ritenuta uno strumento processuale errato. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
L’esito del procedimento è stato la declaratoria di inammissibilità del ricorso per competenza. La parte ricorrente è stata condannata non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di adoperare gli strumenti processuali corretti. Impugnare una decisione sulla competenza con un ricorso per cassazione, in casi come questo, rappresenta un errore procedurale che comporta conseguenze economiche significative, oltre a non risolvere la questione nel merito. La corretta gestione delle questioni di competenza richiede una profonda conoscenza delle norme procedurali per evitare di incappare in preclusioni e declaratorie di inammissibilità.
È possibile presentare ricorso per cassazione contro una sentenza che dichiara l’incompetenza del giudice?
No, l’ordinanza chiarisce che contro le sentenze sulla competenza che possono dar luogo a un conflitto giurisdizionale non può essere proposto ricorso per cassazione, come previsto dall’art. 568, comma 2, del codice di procedura penale.
Qual è la conseguenza se si propone ugualmente un ricorso per cassazione in un caso di incompetenza come questo?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La parte che lo ha presentato viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Su quali basi giuridiche si fonda la decisione di inammissibilità?
La decisione si basa sull’articolo 568, comma 2, del codice di procedura penale e su un orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di Cassazione, come richiamato nelle sentenze n. 33545/2015 e n. 6366/2013.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27048 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27048 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto dalla parte civile: COGNOME NOME NOME a MINERVINO MURGE il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a MASSAFRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 del GIUDICE DI PACE di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che la parte civile COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Taranto ha dichiarato la sua incompetenza per materia in ordine al reato di cui all’art. 585 cod. pen. ascritto in c all’imputata COGNOME NOME;
Rilevato che il motivo unico di ricorso – con cui la parte ricorrent denunzia inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 21 cod. proc. pen. e 4 d.lgs. n. 274 del 2000 inammissibile, in quanto, contro le sentenze sulla competenza che possono dare luogo ad un conflitto non può essere proposto ricorso per cassazione (art. 568, comma 2, cod. proc. pen.; Sez. 5, n. 33545 del 11/05/2015, COGNOME, V; Sez. 5, n. 6366 del 18/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258865);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2024.