Inammissibilità Ricorso Cautelare: Quando la Sentenza Definitiva Annulla l’Interesse
Il percorso di un procedimento penale è spesso scandito da tappe e provvedimenti diversi, tra cui le misure cautelari. Ma cosa accade a un ricorso contro una di queste misure, come gli arresti domiciliari, quando nel frattempo interviene la sentenza di condanna definitiva? Una recente pronuncia della Corte di Cassazione chiarisce un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, un concetto chiave che ridefinisce le priorità processuali.
I Fatti del Caso: Dagli Arresti Domiciliari al Ricorso in Cassazione
Il caso in esame ha origine dalla richiesta di un imputato di revocare, sostituire o modificare la misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposto. Tale richiesta era stata rigettata dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’appello cautelare. Contro questa decisione, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge.
Tuttavia, mentre il ricorso era pendente dinanzi alla Suprema Corte, si è verificato un evento processuale decisivo: la sentenza di condanna per i reati che avevano fondato la misura cautelare è divenuta definitiva. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva infatti emesso una sentenza di patteggiamento (ex art. 444 c.p.p.), la quale è passata in giudicato dopo che la stessa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un altro ricorso presentato contro di essa.
La Questione Giuridica: Il Rapporto tra Misura Cautelare e Condanna Definitiva
La questione centrale affrontata dalla Corte è stata determinare quale sorte spettasse al ricorso contro l’ordinanza che confermava gli arresti domiciliari, alla luce della condanna divenuta irrevocabile. In altre parole, ha ancora senso discutere della legittimità di una misura provvisoria quando lo status della persona è ormai regolato da una sentenza definitiva?
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha risposto negativamente, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. Il ragionamento dei giudici si basa su un principio logico e giuridico molto solido: la misura cautelare ha una funzione strumentale e temporanea, destinata a soddisfare esigenze di tutela durante il processo. Una volta che il processo si conclude con una sentenza di condanna definitiva, questa diventa l’unico titolo che regola la privazione della libertà della persona.
Di conseguenza, qualsiasi verifica sulla legittimità originaria della misura cautelare perde di rilievo. L’interesse del ricorrente a ottenere una modifica o una revoca di quella misura viene meno, poiché il suo status detentivo non dipende più dall’ordinanza cautelare, ma dalla pena inflitta con la sentenza irrevocabile. Si verifica, quindi, una “sopravvenuta carenza di interesse al ricorso”. È proprio questa carenza a determinare l’inammissibilità del ricorso cautelare.
Un aspetto interessante della decisione riguarda le spese processuali. La Corte ha specificato che, data la particolare natura di questa inammissibilità (derivante da un evento sopravvenuto e non da un vizio originario del ricorso), non si applica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali prevista dall’art. 616, comma 1, del codice di procedura penale.
Conclusioni: L’Impatto del “Giudicato” sulle Misure Provvisorie
Questa sentenza ribadisce un principio cardine della procedura penale: la definitività della condanna assorbe e supera la fase delle misure cautelari. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, il messaggio è chiaro: una volta che una sentenza passa in giudicato, le discussioni relative alle misure provvisorie applicate durante il processo perdono la loro ragion d’essere. La definitività della decisione di merito chiude il capitolo della cautela e apre quello dell’esecuzione della pena, rendendo ogni precedente contestazione sulla misura provvisoria proceduralmente irrilevante.
Cosa succede a un ricorso contro una misura cautelare se, nel frattempo, la sentenza di condanna diventa definitiva?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La sentenza definitiva diventa l’unico titolo che giustifica lo stato di detenzione, facendo perdere di rilevanza e interesse ogni questione sulla misura cautelare provvisoria.
Perché una sentenza definitiva fa venire meno l’interesse a ricorrere contro una misura cautelare?
Perché la misura cautelare ha una funzione temporanea legata alle esigenze del processo. Una volta che il processo si conclude con una condanna irrevocabile, lo stato della persona è regolato dalla pena finale, non più dalla misura provvisoria. Di conseguenza, non c’è più alcun beneficio pratico nel contestare la misura cautelare.
In caso di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorrente deve pagare le spese processuali?
No. Secondo questa decisione, quando l’inammissibilità deriva da un evento sopravvenuto come il passaggio in giudicato della sentenza, non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali previste dall’art. 616, comma 1, c.p.p.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3439 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3439 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a MADDALONI il 08/08/1975 avverso l’ordinanza del 21/08/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME1A3 ha lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ilte, chiesto rigettarsi il ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con l’ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Milano, quale giudice dell’appello cautelare, ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento di reiezione della richiesta di revoca, sostituzione o comunque modifica della misura degli arresti domiciliari in atto applicata al predetto;
rilevato che avversa detta ordinanza ha proposto ricorso la difesa di COGNOME adducendo vizi di motivazione e diverse ipotesi di violazione di legge;
rilevato che al ricorrente, per i titoli di reato fondanti la misura cautelare discussione, è stata applicata la pena ex art. 444 e ss cod. proc. pen.- con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 21 maggio 2024, passata in giudicato in epoca successiva alla interposizione del ricorso (per la dichiarata
inammissibilità del relativo ricorso di legittimità, decretata da questa Corte con ordinanza del 12 settembre 2024);
ritenuto che, divenuta definitiva la condanna, perde di rilievo, in conseguenza, ogni verifica inerente alla misura cautelare in origine applicata al ricorrente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
ritenuto che in ragione di tale profilo di inammissibilità, alla relativa declaratoria non consegue la condanna del ricorrente alle statuizioni di cui all’art 616 comma 1 cpp
P.Q.M.