Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso in Cassazione quando i motivi proposti non denunciano vizi di legittimità, ma mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività che esula dai poteri della Suprema Corte. Comprendere questo principio è fondamentale per capire i limiti e la funzione del giudizio di legittimità nel nostro ordinamento processuale penale.
I Fatti del Caso in Analisi
Tre individui proponevano ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che li vedeva condannati. I ricorrenti, attraverso i loro motivi, contestavano la valutazione delle prove effettuata dai giudici di secondo grado. In particolare, mettevano in discussione l’attendibilità riconosciuta agli agenti di Polizia Municipale rispetto a quella dei testimoni a discarico, sostenendo la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, come l’escussione di altri testimoni, che il Tribunale aveva ritenuto superflua.
La Decisione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21275/2024, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. La decisione si fonda su un principio cardine del processo penale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici dei gradi precedenti, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica, contraddittoria o carente. In questo caso, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse “congrua e adeguata”, basata su una ponderata analisi delle prove disponibili.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha evidenziato come le deduzioni dei ricorrenti, pur presentate come vizi di legittimità, celassero in realtà una richiesta di riesame del materiale probatorio. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione logica e coerente del perché avesse ritenuto più attendibili le dichiarazioni degli agenti operanti, supportate anche da referti medici e dall’intervento successivo dei Carabinieri, rispetto alle testimonianze a discarico. La richiesta di revocare la decisione di non ammettere ulteriori testimoni è stata parimenti respinta, poiché la valutazione sulla superfluità di una prova è una prerogativa del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se, come in questo caso, è supportata da una motivazione coerente con la valutazione complessiva delle prove.
Le Conclusioni: Conseguenze e Principio di Diritto
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, due conseguenze dirette per i ricorrenti: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000,00 euro. L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: non si può utilizzare il ricorso per Cassazione come un “terzo grado” di giudizio per tentare di ottenere una diversa e più favorevole lettura dei fatti. Il ruolo della Cassazione è quello di garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali, non di riscrivere la cronaca dei fatti già accertati nelle sedi competenti.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le contestazioni sollevate riguardavano l’apprezzamento delle prove e la valutazione dei fatti, attività che rientrano nella competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non possono essere oggetto di un nuovo esame da parte della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina le prove per decidere chi ha ragione o torto sui fatti accaduti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che il processo si sia svolto secondo le regole, controllando che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti a seguito della decisione?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono stati condannati in solido a pagare le spese del procedimento e a versare la somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21275 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21275 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all’accertamento dei reati ascritti ai tre ricorrenti, sulla base della maggiore attendibilità riconosciuta agk agenti operanti (i due agenti della Polizia Municipale), anche per il riscontro dei referti medici, considerata la generale inattendibilità dei testi a discarico e l’intervento successivo ai fatti dei carabinieri(teste COGNOME);
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso, anche con riferimento al motivo dedotto sulla revoca delle ulteriori deposizioni testimoniali ritenute superflue dal Tribunale, per le condivise valutazioni da parte della Corte di appello, che non possono essere in questa sede censurate perché coerenti con valutazione complessiva delle prove assunte;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità dei ricorsi dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024
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Il Consigliere estensore
Il President