Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi di Appello sono Troppo Generici
Nel sistema processuale penale, l’atto di impugnazione rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la giustizia e la corretta applicazione della legge. Tuttavia, la sua efficacia dipende dal rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze di un’impugnazione carente sotto il profilo della specificità, confermando il principio dell’inammissibilità ricorso per motivi generici. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere come redigere un ricorso efficace e quali errori evitare.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, nato a Erice nel 1978, contestava la decisione dei giudici di secondo grado, sollevando diverse questioni, tra cui la mancata disapplicazione della recidiva. Il caso è quindi giunto all’esame della Suprema Corte di Cassazione per la valutazione della legittimità del ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’inammissibilità ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 4 aprile 2025, ha messo un punto fermo sulla questione, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a una valutazione preliminare sulla validità dell’atto di impugnazione. Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La ragione fondamentale dietro la dichiarazione di inammissibilità del ricorso risiede nella sua genericità. La Corte ha osservato che le doglianze presentate dal ricorrente, in particolare quelle relative alla recidiva, erano ‘aspecifiche’. Questo termine tecnico significa che i motivi di appello non erano sufficientemente dettagliati e, soprattutto, non si confrontavano in modo critico e puntuale con le argomentazioni sviluppate nella sentenza della Corte d’Appello.
In altre parole, il ricorso non spiegava perché la valutazione dei giudici di secondo grado fosse errata, ma si limitava a riproporre delle lamentele generiche. Secondo la Suprema Corte, un ricorso valido non può essere una semplice riproposizione di argomenti già vagliati, ma deve consistere in una critica mirata e argomentata della decisione impugnata, evidenziandone vizi logici o giuridici specifici. Poiché il ricorso in esame mancava di questo confronto dialettico con la sentenza precedente, è stato ritenuto incapace di superare il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso per Cassazione
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve essere redatto con precisione chirurgica, analizzando il provvedimento impugnato e individuando gli errori specifici commessi dal giudice precedente. Un appello vago o generico, che non dialoga con le motivazioni della sentenza, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le implicazioni pratiche sono significative. Per l’imputato, un ricorso inammissibile non solo preclude la possibilità di una revisione del merito della propria posizione, ma comporta anche un aggravio di costi, con la condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione alla Cassa delle ammende. Per gli avvocati, questa decisione sottolinea l’importanza di un lavoro meticoloso nella preparazione dell’atto di impugnazione, che deve essere sempre fondato su un’analisi approfondita e una critica pertinente della decisione contestata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati, in particolare quelli relativi alla recidiva, sono stati ritenuti aspecifici. Essi non si confrontavano in modo adeguato con le argomentazioni e gli apprezzamenti di merito contenuti nella sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa insegna questa ordinanza sulla redazione di un ricorso in Cassazione?
Questa ordinanza insegna che un ricorso per Cassazione deve essere formulato in modo specifico e pertinente. Le doglianze devono contenere una critica argomentata della decisione impugnata, confrontandosi direttamente con la logica e le motivazioni del giudice precedente, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16287 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16287 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ERICE il 10/09/1978
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 371/25 BARRESI
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
337 cod. pen.);
Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, attinente alla
configurabilità del reato per inidoneità della condotta consistita in resistenza c.d. passiva, è privo di specificità poiché si limita a mere enunciazioni
riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale (v. p. 5);
Ritenuto che il secondo e il quarto motivo di ricorso, in tema di
trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti e all’eccessività della pena, sono generici in
quanto non si confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. p. 7);
/-Ritenuto altresì che le doglianze di cui terzo motivo di ricorso – relative alla mancata disapplicazione della recidiva – sono aspecifiche poiché non si misurano affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con logico apparato argomentativo (v. pp. 7-8);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/04/2025