Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20829 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20829 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROSSANO il 16/12/1974
avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME Leonardo Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di
cui all’art. 483 cod. pen., commesso il 23 giugno 2017;
Ritenuto che il ricorso per cassazione non presenta neppure gli elementi minimo di un atto di impugnazione, inteso come critica alle ragioni di una
precedente decisione, poiché si esaurisce in mere richieste, peraltro neppure collimanti: nella premessa del ricorso si fa riferimento a qualificazione giuridica,
art. 131 bis cod. pen. e prescrizione del reato, successivamente si declinano solo due motivi identificati dalle lettere a) e c);
Osservato che il calcolo del termine prescrizionale indicato in ricorso è
incomprensibile, poiché prima si indica il termine di sei anni (che però è quello ordinario non quello massimo), poi si afferma che la prescrizione è maturata il
“23.03.203”;
Chiarito che il termine massimo di prescrizione del reato è pari ad anni sette e mesi sei, che lo stesso non è maturato prima della sentenza impugnata e che
l’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/05/2025