Ricorso in Cassazione: Quando la Reiterazione dei Motivi Porta all’Inammissibilità
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è un percorso con regole ben precise. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la presentazione di un ricorso basato su motivi non corretti possa portare a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo non solo chiude definitivamente il caso, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Caso
Un individuo, già condannato in primo grado e in appello per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990), decide di presentare ricorso per Cassazione. La speranza è quella di ottenere un annullamento della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità
L’imputato fonda il suo ricorso su diverse presunte violazioni di legge e vizi di motivazione. In particolare, le sue doglianze riguardavano:
La violazione del principio del ne bis in idem*, secondo cui nessuno può essere giudicato due volte per lo stesso fatto.
* Una presunta errata valutazione delle prove e della configurabilità stessa del reato.
* Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di una specifica attenuante prevista dal codice penale.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito di tali questioni. Ha invece dichiarato l’ inammissibilità del ricorso per ragioni puramente procedurali.
La Reiterazione dei Motivi come Causa di Inammissibilità del Ricorso
Il punto centrale della decisione risiede nella natura dei motivi presentati. I giudici hanno rilevato che le argomentazioni dell’imputato erano, in sostanza, di due tipi:
1. Doglianze non proposte in appello: Alcune delle critiche sollevate in Cassazione non erano mai state presentate alla Corte d’Appello. Questo viola il principio secondo cui i motivi di ricorso devono essere stati, di norma, già sottoposti al giudice del grado precedente.
2. Doglianze reiterative: La maggior parte dei motivi erano semplici ripetizioni di argomenti già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. L’imputato, di fatto, non ha contestato specifici errori di diritto della sentenza impugnata, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Le motivazioni
La Corte Suprema ha ribadito un principio cardine del suo ruolo: non è un ‘terzo grado di giudizio’ dove si possono rivalutare le prove e i fatti. Il suo compito è assicurare la corretta applicazione della legge (funzione nomofilattica). Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse questioni di fatto già decise, senza individuare un vizio di legittimità, esso si trasforma in una richiesta di riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che le motivazioni della Corte d’Appello fossero corrette e adeguate e che il ricorrente stesse solo sollecitando una nuova, e non consentita, valutazione degli elementi fattuali.
Le conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su precise critiche di diritto alla sentenza impugnata. La mera riproposizione di argomenti fattuali già respinti è una strategia destinata al fallimento, con conseguenze sia processuali che economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate dall’imputato erano o doglianze non sollevate nel precedente grado di appello, oppure semplici ripetizioni di motivi già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, configurandosi come una richiesta di rivalutazione dei fatti, non consentita in Cassazione.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
In seguito alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove?
No, sulla base di questa ordinanza, non è possibile. La Corte di Cassazione ha chiarito che il suo ruolo non è quello di procedere a una ‘rivalutazione di elementi di fatto’, ma di valutare la corretta applicazione della legge. Un ricorso che mira a un riesame del merito è considerato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47492 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47492 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla violazione.del divieto di bis in idem, alla valutazione delle prove e alla configurabilità del reato, al diniego delle attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato doglianze non proposte con l’atto di appello ovvero reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 2-4 provv. impugni.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/11/2023