Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di una delle questioni più tecniche ma frequenti nel processo penale: l’inammissibilità ricorso Cassazione. Questo provvedimento, emesso dalla Suprema Corte, non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a un gradino prima, sancendo che l’appello non può neppure essere discusso. Analizziamo insieme cosa significa, perché accade e quali sono le severe conseguenze per chi propone un ricorso con vizi procedurali.
I Fatti del Caso: un Appello Bloccato in Partenza
Un cittadino, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di una città del sud Italia, ha deciso di impugnare la decisione presentando un ricorso per Cassazione. Questo è l’ultimo grado di giudizio in Italia, dove la Corte non riesamina i fatti, ma valuta esclusivamente la corretta applicazione delle leggi e delle procedure (giudizio di legittimità).
L’iter del ricorso, tuttavia, si è interrotto bruscamente. La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver ricevuto l’atto e averlo esaminato, ha emesso un’ordinanza che ne ha decretato la fine anticipata, senza alcuna discussione sul contenuto della sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La decisione è netta e concisa: il ricorso è dichiarato inammissibile. Questa formula sancisce che l’atto di impugnazione presenta dei difetti tali da impedirne l’esame nel merito. La Corte, in pratica, non ha valutato se il ricorrente avesse ragione o torto, ma ha stabilito che la sua richiesta non rispettava i requisiti essenziali previsti dalla legge per essere presa in considerazione.
Contestualmente alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti:
- Il pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato.
- Il versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, un ente che finanzia progetti per il reinserimento sociale dei detenuti.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità Ricorso Cassazione
Sebbene l’ordinanza non espliciti nel dettaglio i motivi specifici (essendo spesso un provvedimento standardizzato per casi evidenti), l’inammissibilità ricorso Cassazione può derivare da numerose cause. Le più comuni includono:
- Vizi di Forma: Il ricorso potrebbe non essere stato redatto o notificato secondo le rigide regole del codice di procedura penale.
- Motivi non Consentiti: Spesso i ricorrenti cercano di ottenere dalla Cassazione un nuovo esame dei fatti (un “terzo grado di merito”), chiedendo di rivalutare testimonianze o prove. Questo non è consentito, poiché la Cassazione si occupa solo di errori di diritto.
- Genericità dei Motivi: I motivi di ricorso devono essere specifici e indicare con precisione quali norme di legge si ritengono violate e perché. Un’impugnazione generica o vaga è destinata all’inammissibilità.
- Tardività: Il ricorso potrebbe essere stato presentato oltre i termini perentori stabiliti dalla legge.
La condanna alla Cassa delle ammende funge da sanzione e da deterrente per evitare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni: le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questo provvedimento sottolinea un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente in un grado così elevato come la Cassazione, è subordinato al rispetto di regole procedurali rigorose. Un errore formale può essere fatale quanto un’argomentazione debole nel merito. Per il cittadino, la dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma definitiva della sentenza di Appello, ma anche un esborso economico significativo. Questo caso serve da monito sull’importanza di affidarsi a professionisti esperti, capaci di navigare le complessità della procedura penale ed evitare errori che possono precludere la possibilità di far valere le proprie ragioni.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione nel caso specifico?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare il merito della questione. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un atto non conforme ai requisiti di legge.
Cosa significa che un ricorso è “inammissibile”?
Significa che l’atto di impugnazione presenta dei vizi formali o sostanziali (es. motivi non consentiti, genericità, tardività) tali da impedire al giudice di esaminarne il contenuto e di decidere se la richiesta sia fondata o meno.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16551 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16551 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CITTANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale NOME era stato condannato per il reato di cui a
artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.;
-
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
-
che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che l’aggravante di avere commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio è chiaramente contestata con riferimento
all’energia elettrica sottratta e non al contatore; che l’effrazione e la manomissione del cont sono chiaramente riferiti non all’aggravante prevista dall’art. 625, comma 1, n. 7, cod. p
bensì a quella prevista dal n. 2 dell’art. 625, comma 1, cod. pen., ossia all’aggravante di a commesso il fatto usando violenza sulle cose; che l’aggravante di avere commesso il fatto su
cosa destinata a pubblico servizio rende il reato procedibile d’ufficio;
- che il secondo motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con
corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pag
6 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente