Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16551 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16551 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CITTANOVA il 29/06/1947
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale NOME era stato condannato per il reato di cui a
artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
– che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che l’aggravante di avere commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio è chiaramente contestata con riferimento
all’energia elettrica sottratta e non al contatore; che l’effrazione e la manomissione del cont sono chiaramente riferiti non all’aggravante prevista dall’art. 625, comma 1, n. 7, cod. p
bensì a quella prevista dal n. 2 dell’art. 625, comma 1, cod. pen., ossia all’aggravante di a commesso il fatto usando violenza sulle cose; che l’aggravante di avere commesso il fatto su
cosa destinata a pubblico servizio rende il reato procedibile d’ufficio;
– che il secondo motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con
corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pag
6 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente