Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22138 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22138 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 02/10/1962
avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 34710/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reato di evasione e per quello prev dall’art. 10, comma 3, d. I. n. 14 del 2017);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla dosimetria della pena, al mancato riconosci delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata sostituzione della pena;
Ritenuti i motivi inammissibili, perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, perché obiettivamente gener
rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pag.
sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.