Inammissibilità ricorso Cassazione: Le Conseguenze Economiche
L’accesso alla Corte di Cassazione, massimo organo della giurisdizione italiana, è regolato da rigidi requisiti formali e sostanziali. Un’ordinanza emessa dalla Settima Sezione Penale mette in luce le conseguenze dirette per chi presenta un ricorso che non supera il vaglio preliminare. L’analisi del provvedimento offre spunti cruciali sul concetto di inammissibilità ricorso Cassazione e sulle relative sanzioni pecuniarie.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa da una Corte d’Appello territoriale. Il ricorrente ha adito la Suprema Corte di Cassazione per ottenere la riforma della decisione di secondo grado. La Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha proceduto alla valutazione preliminare dell’atto di impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una sintetica ma inequivocabile ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, ovvero alla verifica dei presupposti per un valido accesso al giudizio di legittimità. La conseguenza di tale declaratoria è stata duplice: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e l’imposizione di una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
L’automatismo della sanzione in caso di inammissibilità ricorso Cassazione
Il punto centrale del provvedimento risiede nel nesso automatico tra la declaratoria di inammissibilità e l’applicazione delle sanzioni economiche. La Corte non esercita una discrezionalità nel decidere se applicare o meno la condanna alle spese e alla sanzione, ma si limita a dare atto che tale conseguenza è prevista dalla legge come effetto diretto della pronuncia di inammissibilità. Questo meccanismo ha una chiara funzione deterrente: mira a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, dilatori o privi dei requisiti tecnici richiesti, al fine di non sovraccaricare il lavoro della Suprema Corte e di tutelare l’efficienza del sistema giudiziario.
Le Motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza, sebbene espresse in modo estremamente conciso, sono radicate nel principio secondo cui l’accesso al giudizio di legittimità non è incondizionato. Il testo chiarisce che “alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna”. La motivazione della condanna alle spese e alla sanzione non risiede, quindi, in una valutazione negativa del comportamento del ricorrente, ma nella constatazione oggettiva del fallimento dell’impugnazione per un vizio preliminare. La legge stessa stabilisce questa conseguenza per responsabilizzare la parte che decide di adire l’ultimo grado di giudizio, assicurando che ciò avvenga solo in presenza di valide ragioni giuridiche.
Conclusioni
L’ordinanza in esame, pur nella sua brevità, ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione in Cassazione è un rimedio straordinario e non un terzo grado di giudizio sul merito. La declaratoria di inammissibilità non è un mero tecnicismo, ma una decisione che comporta conseguenze economiche tangibili per il ricorrente. Ciò serve a ricordare l’importanza di un’attenta valutazione legale prima di intraprendere un ricorso per cassazione, onde evitare non solo una pronuncia sfavorevole, ma anche l’aggravio di spese e sanzioni.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione riguardo al ricorso presentato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi esaminarlo nel merito.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte ha motivato specificamente le ragioni dell’inammissibilità nel provvedimento?
No, l’ordinanza si limita a dichiarare l’inammissibilità e a statuire le conseguenze economiche che ne derivano per legge, senza esplicitare i motivi specifici del vizio che ha portato a tale decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21418 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21418 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MARSALA il 16/08/1970
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in
epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati (relativi sia
alla mancanza di motivazione sull’affermazione di responsabilità sia al diniego
62-bis degli artt.
e 131-bis cod. pen e al trattamento sanzionatorio) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto generici e tesi a una diversa
valutazione degli elementi valorizzati dalla Corte territoriale, che ha adeguatamente e correttamente motivato in ordine all’affermazione della
responsabilità dell’imputato e al diniego delle attenuanti generiche e dell’art. 131- bis
cod. pen., oltre che in ordine alla congruità della pena inflitta);
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 maggio 2025.