Ricorso in Cassazione Inammissibile: Analisi di un’Ordinanza e le Conseguenze Economiche
Un’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione serve da chiaro monito sulle conseguenze di un’impugnazione presentata senza i dovuti requisiti. L’analisi di questo provvedimento permette di comprendere a fondo il concetto di inammissibilità del ricorso in Cassazione e le significative implicazioni economiche che ne derivano per il ricorrente, tra cui il pagamento delle spese processuali e una sanzione pecuniaria. Questo caso evidenzia l’importanza di una redazione attenta e tecnicamente ineccepibile degli atti destinati alla Suprema Corte.
Il Contesto del Provvedimento: Dal Ricorso alla Decisione
Il caso in esame origina da un ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino. L’obiettivo del ricorrente era ottenere un riesame della decisione di secondo grado da parte della Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento.
La Decisione della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver ricevuto il ricorso e ascoltato la relazione del Consigliere incaricato, ha concluso il procedimento con un’ordinanza. Il dispositivo è netto e perentorio: il ricorso è dichiarato inammissibile. Questa decisione impedisce alla Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate, fermando il processo di impugnazione sul nascere per un vizio preliminare.
Focus sull’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
L’ordinanza in commento non esplicita le ragioni specifiche che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità, una prassi comune per le decisioni assunte dalla Sezione filtro della Cassazione, che si occupa di una valutazione preliminare dei ricorsi. Tuttavia, le cause di inammissibilità sono tassativamente previste dal codice di procedura e possono includere:
* Mancanza di motivi specifici: il ricorso non articola critiche precise e puntuali al provvedimento impugnato.
* Proposizione di questioni di fatto: il ricorso tenta di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito.
* Vizi formali: l’atto è stato presentato oltre i termini di legge o da un soggetto non legittimato.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Al contrario, il Codice di procedura penale prevede sanzioni precise per scoraggiare ricorsi dilatori o manifestamente infondati.
Condanna alle Spese Processuali
La prima conseguenza, come stabilito nell’ordinanza, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si tratta di una regola generale secondo cui la parte la cui impugnazione viene respinta deve farsi carico dei costi del procedimento che ha attivato.
La Sanzione Pecuniaria: Versamento alla Cassa delle Ammende
Oltre alle spese, il provvedimento impone al ricorrente il pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa non è una semplice spesa, ma una vera e propria sanzione pecuniaria volta a penalizzare l’abuso dello strumento processuale. La sua funzione è disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente destinati al fallimento, che congestionano inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza, nella sua concisione, non articola una motivazione estesa, limitandosi a dichiarare l’inammissibilità del ricorso e a statuire sulle conseguenze economiche. Tale approccio è tipico delle pronunce emesse dalla Settima Sezione Penale, che funge da filtro per i ricorsi. La decisione si fonda evidentemente su un vizio preliminare e insanabile dell’impugnazione, ritenuto talmente palese da non richiedere un’analisi approfondita nel merito delle censure sollevate. La condanna alla sanzione pecuniaria rafforza l’ipotesi di un ricorso valutato come manifestamente infondato o redatto in violazione delle norme che regolano il giudizio di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza esaminata è un chiaro esempio del rigore con cui la Corte di Cassazione valuta i requisiti di ammissibilità dei ricorsi. La decisione sottolinea che l’accesso al giudizio di legittimità è subordinato al rispetto di precise regole formali e sostanziali. La declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione non solo preclude ogni possibilità di successo dell’impugnazione, ma comporta anche rilevanti oneri finanziari per il ricorrente. Ciò serve da monito per i professionisti legali sull’importanza di una preparazione meticolosa e di una valutazione critica sulla reale fondatezza dei motivi prima di adire la Suprema Corte.
Cosa succede quando un ricorso penale in Cassazione è dichiarato inammissibile?
In base all’ordinanza, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la sanzione è stata di tremila euro.
La Corte di Cassazione è sempre tenuta a spiegare in dettaglio i motivi dell’inammissibilità?
L’ordinanza analizzata non contiene una spiegazione dettagliata dei motivi, limitandosi a dichiarare l’inammissibilità. Questo suggerisce che in determinati contesti procedurali, come le decisioni sommarie della sezione filtro, la Corte può emettere un provvedimento conciso senza un’articolata motivazione.
Qual è la funzione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende?
La sanzione pecuniaria, come quella di tremila euro imposta nel caso di specie, ha una funzione dissuasiva. Serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi dilatori, infondati o non conformi alle regole processuali, sanzionando l’abuso dello strumento di impugnazione e contribuendo a non sovraccaricare il lavoro della Suprema Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28219 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28219 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 05/01/1989
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità della
sentenza per violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett.
c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata
logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi
mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.