Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25485 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25485 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 27/03/1989
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso è indeducibile poiché riproduttivo di
censura già vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata e, perciò, generico se non addirittura apparente in quanto non in grado
di costituire una effettiva critica di legittimità della decisione d’appello (si veda, particolare, pag. 4 sull’identificazione dell’imputato come autore del fatto da parte
dell’assistente capo NOME COGNOME che ha assistito all’intera escalation violenta da parte dell’imputato a cominciare dal primo pomeriggio del 6 settembre
2018;
osservato che gli ulteriori due motivi, attinenti al trattamento sanzionatorio,
appaiono fondati sull’erronea lettura (e conseguente incomprensione) della sentenza d’appello la quale conferma il giudizio di equivalenza, pur concedendo
un’ulteriore circostanza attenuante (ostando alla prevalenza il dettato dell’art. 99, quarto comma, cod. pen.) ma procedendo alla riduzione della pena base.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/05/2025