Inammissibilità Ricorso Cassazione: Guida alle Conseguenze
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, al tempo stesso, più severi del giudizio di legittimità. Non solo pone fine al percorso processuale, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi ha proposto l’impugnazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una cospicua sanzione pecuniaria.
Il Contesto Processuale
Il caso in esame nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. Il ricorrente, ritenendo ingiusto il provvedimento di secondo grado, ha deciso di adire la Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Il suo obiettivo era ottenere l’annullamento della decisione precedente. Tuttavia, il percorso si è interrotto bruscamente.
La Decisione della Corte: L’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
Con una sintetica ma perentoria ordinanza, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stroncato le speranze del ricorrente. I giudici hanno dichiarato il ricorso “inammissibile”. Questo significa che l’impugnazione non è stata nemmeno esaminata nel merito, poiché è stata ritenuta carente dei presupposti fondamentali richiesti dalla legge per poter accedere al giudizio di legittimità. La decisione della Corte d’Appello è diventata, di conseguenza, definitiva.
Le Conseguenze Economiche della Pronuncia
La declaratoria di inammissibilità non è stata priva di conseguenze. La Corte ha contestualmente condannato il ricorrente a due pagamenti distinti:
1. Le spese processuali: i costi relativi al procedimento svoltosi dinanzi alla Cassazione.
2. Una sanzione pecuniaria: una somma di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende, un fondo statale destinato a finalità di miglioramento del sistema penitenziario.
Questa doppia condanna serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza il rispetto delle regole procedurali.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in commento non esplicita le ragioni specifiche che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, possiamo delineare le cause più frequenti in ambito penale. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile, ad esempio, quando:
* I motivi non sono specifici o si limitano a ripetere le argomentazioni già respinte in appello.
* Si contesta la valutazione dei fatti e delle prove (il cosiddetto “merito”), mentre la Cassazione può pronunciarsi solo su questioni di diritto (violazioni di legge o vizi di motivazione).
* Il ricorso è stato presentato fuori dai termini previsti dalla legge.
* Mancano i requisiti formali richiesti dal codice di procedura penale.
Qualunque sia stata la causa specifica, il risultato è stato un rigetto in rito dell’impugnazione.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione è un rimedio straordinario, non una terza istanza di giudizio. L’accesso alla Suprema Corte è subordinato al rigoroso rispetto di requisiti formali e sostanziali. La violazione di tali requisiti non solo impedisce l’esame del caso, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche rilevanti. È un monito per chiunque intenda intraprendere questa strada: un’impugnazione deve essere preparata con la massima cura e solo in presenza di vizi di legittimità concreti e ben argomentati, per evitare che il tentativo di ottenere giustizia si trasformi in un ulteriore aggravio di spese.
Qual è stato l’esito del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha proposto il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Contro quale provvedimento era stato proposto il ricorso?
Il ricorso era stato proposto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma emessa in data 20/11/2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25472 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25472 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 07/08/1990
avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
in relazione agli artt. 62
bis e 62 n. 4 cod. pen., è indeducibile poiché inerente al
trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 5 della
sentenza impugnata sulle fondate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere né le circostanze attenuanti generiche, né quella di lieve
entità di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., in considerazione dei numerosi e gravi precedenti penali e del danno non irrisorio cagionato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/05/2025
Il C nsig iere Estensore