Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25472 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25472 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
in relazione agli artt. 62
bis e 62 n. 4 cod. pen., è indeducibile poiché inerente al
trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 5 della
sentenza impugnata sulle fondate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere né le circostanze attenuanti generiche, né quella di lieve
entità di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., in considerazione dei numerosi e gravi precedenti penali e del danno non irrisorio cagionato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/05/2025
Il C nsig iere Estensore