Inammissibilità del Ricorso: Quando l’Appello in Cassazione si Ferma
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un percorso sempre garantito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze dell’inammissibilità del ricorso, un esito che blocca l’esame del caso e comporta significative conseguenze economiche per chi ha proposto l’impugnazione. Analizziamo questo provvedimento per capire meglio cosa accade quando un ricorso non supera il vaglio preliminare.
I Fatti del Caso: Un Appello Contro la Sentenza di Secondo Grado
Il caso in esame nasce dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. Insoddisfatto della decisione di secondo grado, il soggetto ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione per ottenere una revisione del verdetto. L’obiettivo era, come sempre in questi casi, far valere le proprie ragioni e cercare di ottenere un annullamento o una modifica della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
Dopo aver ricevuto il ricorso e averlo esaminato in via preliminare, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza netta e concisa: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ovvero non stabilisce se il ricorrente avesse torto o ragione sui fatti contestati. L’inammissibilità del ricorso significa che l’atto presentato non possedeva i requisiti tecnici, formali o sostanziali per poter essere discusso dalla Corte.
La conseguenza diretta di questa declaratoria è duplice e severa:
1. Condanna alle spese processuali: il ricorrente è stato obbligato a pagare tutti i costi relativi al procedimento in Cassazione.
2. Sanzione pecuniaria: È stata inoltre disposta la condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista dalla legge per scoraggiare ricorsi palesemente infondati o presentati senza rispettare le regole procedurali.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è molto sintetica e non esplicita i motivi specifici che hanno portato a dichiarare l’inammissibilità. Tuttavia, nella pratica giudiziaria, le ragioni possono essere molteplici. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile, ad esempio, per la genericità dei motivi, perché solleva questioni di fatto che non possono essere valutate in sede di legittimità, per la tardività della sua presentazione, o per vizi formali nella redazione dell’atto. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a professionisti esperti per la stesura di un ricorso che abbia reali possibilità di essere accolto.
Le Conclusioni
Questo provvedimento evidenzia una lezione fondamentale del diritto processuale: impugnare una sentenza in Cassazione è un’attività complessa che richiede il massimo rigore. La declaratoria di inammissibilità del ricorso non solo rende definitiva la sentenza impugnata, ma comporta anche un onere economico non trascurabile per il ricorrente. La condanna alle spese e alla sanzione a favore della Cassa delle ammende agisce come un deterrente contro appelli avventati o dilatori, proteggendo l’efficienza del sistema giudiziario e assicurando che la Suprema Corte si concentri solo sui casi che sollevano questioni di diritto meritevoli di approfondimento.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione sul ricorso presentato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Contro quale provvedimento era stato proposto il ricorso?
Il ricorso era stato proposto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma del 14/06/2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17753 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17753 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 17/07/1956
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Giuseppe;
ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l’estinzione dei reati per
prescrizione è generico e non si confronta con quanto puntualmente osservato dalla Corte di merito che a pag. 31 della sentenza impugnata ha indicato molteplici
cause di rinvio delle udienze con conseguente sospensione del decorso della prescrizione;
che anche il secondo e terzo motivo sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione dei quelli già dedotti in appello e
disattesi dalla Corte di merito che a pag. 31 della sentenza ha correttamente indicato il criterio per la determinazione della competenza per territorio ed ha
spiegato le ragioni dell’applicazione dell’aggravante contestata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 18/03/2025 Il consigliere est. COGNOME
Il Presidente