Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17753 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17753 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l’estinzione dei reati per
prescrizione è generico e non si confronta con quanto puntualmente osservato dalla Corte di merito che a pag. 31 della sentenza impugnata ha indicato molteplici
cause di rinvio delle udienze con conseguente sospensione del decorso della prescrizione;
che anche il secondo e terzo motivo sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione dei quelli già dedotti in appello e
disattesi dalla Corte di merito che a pag. 31 della sentenza ha correttamente indicato il criterio per la determinazione della competenza per territorio ed ha
spiegato le ragioni dell’applicazione dell’aggravante contestata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 18/03/2025 Il consigliere est. COGNOME
Il Presidente