Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17785 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17785 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CERCOLA il 08/07/1986
avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che genericamente contestano la
correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 bis cod. pen. e l’omessa motivazione sulla entità della
pena, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di
merito (si vedano in particolare pag. 3-4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di
assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 18/03/2025 Il consigliere est.
Il Presidente