Ricorso in Cassazione Inammissibile: Le Conseguenze Economiche
Presentare un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è un percorso irto di requisiti formali e sostanziali. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare le gravi conseguenze dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione, una decisione che impedisce l’esame nel merito della questione e comporta sanzioni economiche per chi ha agito in giudizio.
I Fatti del Caso
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari. Il ricorrente, sperando di ottenere una riforma della decisione a lui sfavorevole, si è rivolto alla Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, il suo tentativo di far valere le proprie ragioni si è scontrato con una pronuncia preliminare che ha bloccato l’intero processo di revisione.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
Con un’ordinanza del 26 marzo 2025, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha tagliato corto, dichiarando il ricorso ‘inammissibile’. Questa decisione significa che i giudici non sono entrati nel vivo della questione, non hanno valutato se il ricorrente avesse ragione o torto nel merito. Hanno, invece, rilevato che l’atto di impugnazione mancava dei requisiti fondamentali previsti dalla legge per poter essere esaminato.
La conseguenza diretta e inevitabile di tale declaratoria è stata duplice:
1. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria non è una multa legata al reato originario, ma una penalità per aver adito la Corte con un ricorso che non avrebbe dovuto essere presentato, gravando inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni
L’ordinanza, nella sua sinteticità, non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità, ma possiamo dedurle dalla prassi consolidata della Corte. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione può derivare da diverse cause, come la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge, la presentazione di censure che mirano a una rivalutazione dei fatti (non consentita in sede di legittimità) o il mancato rispetto di termini e forme procedurali. La Corte, dichiarando inammissibile il ricorso, ha implicitamente ritenuto che l’atto proposto rientrasse in una di queste categorie, risultando privo dei presupposti per un esame di merito. La condanna alla Cassa delle ammende funge quindi da deterrente contro ricorsi manifestamente infondati o dilatori, che intasano la giustizia.
Le Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale: il giudizio in Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge. Chi intende presentare ricorso deve farlo con cognizione di causa, attraverso un atto tecnicamente ineccepibile e fondato su motivi validi. In caso contrario, come dimostra questa ordinanza, il rischio non è solo quello di vedere confermata la sentenza precedente, ma anche di subire una condanna economica significativa che si aggiunge alle spese legali già sostenute.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
La Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorso viene rigettato senza alcuna valutazione delle ragioni addotte.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
La dichiarazione di inammissibilità significa che il ricorso era completamente infondato nel merito?
Non necessariamente. Significa che il ricorso non rispettava i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge per essere esaminato dalla Corte di Cassazione, a prescindere dalla fondatezza o meno delle questioni di merito sollevate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14649 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14649 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BARI il 16/08/1988
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di
Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti aggravati di furto e di resistenza a pubblico
ufficiale;
rilevato che con l’unico motivo di ricorso vengono prospettati vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità penale dell’imputato;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto del tutto generico e mancante di specificità, non essendovi una correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento delle censure prospettate, senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità
deducibili ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, dep. 2024, Rv. 285800 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025.