Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19946 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19946 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il 11/07/1965
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la memoria di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo è meramente reiterativo di doglianze già
formulate ed adeguatamente affrontate e risolte dalla Corte di appello, di tal a fronte di una ‘doppia conforme’ ampiamente ed adeguatamente motivata, ci si
trova innanzi ad una argomentazione priva di specificità e quindi generica;
ritenuto, in relazione al secondo motivo di ricorso, che la Corte d’appello
esplicitando la scelta effettuata già dal primo giudice, abbia correttamente conto del fatto che il Giudice per le indagini preliminari, costituendo il d
tentato una figura autonoma, qualificato da una propria oggettività giuridica e una propria struttura, abbia legittimamente prescelto una delle due modalità
determinazione della pena, che può effettuarsi, come da sempre affermato da questa Corte
(ex multis,
Sez. 1, n. 35013 del 06/06/2013, COGNOME, Rv. 257210
– 01; Sez. 1, n. 37562 del 16/05/2001, Botto, Rv. 22018) sia con il cosidde metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fiss per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, sia con il calcolo “bifasico”, mediante scissione dei due momenti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il Co sigliere Estensore
La Presidente