Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18032 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18032 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a SAN SEVERO il 15/05/1974
avverso l’ordinanza del 17/10/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETO
Vd – a – to avviso alle part?,
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
NOME COGNOME avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha proposto personalmente reclamo, convertito dal Tribunale
di sorveglianza di Perugia, all’esito di udienza nel contraddittorio delle parti, in ricors per cassazione, quale unico mezzo esperibile nel caso di reclamo del detenuto
qualificato dal magistrato di sorveglianza come generico ex art. 35 Ord. pen. in base al rilievo che la materia in esso trattata non rientri nelle previsioni di legge in tem
di tutela giurisdizionale.
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto
2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente
ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte d
cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 23/02/2018, COGNOME, Rv. 272010).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.