Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13956 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13956 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LOCRI il 14/12/1982
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo è manifestamente infondato, poiché i giudici
di merito hanno compiutamente specificato come la contestata annotazione d polizia giudiziaria non sia stata posta a fondamento della doppia confo
pronuncia di condanna, fondata su altri, distinti elementi a carico, ampia scrutinati;
che, con il secondo e il terzo motivo (con cui si censura, rispettivamen ribadita sussistenza del dolo di legge e l’inconciliabilità tra le versioni o
dichiaranti), pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categ del vizio di motivazione, il ricorrente in realtà sollecita un nuovo apprezz
del materiale istruttorio, del tutto estraneo al sindacato di legittimità, a una congrua motivazione, coerente con le emergenze processuali ed esente d
vizi logico-giuridici (pp. 6-7, ove, premessa la completezza delle risu istruttorie, chiarisce l’attendibilità della persona offesa, anche per quan
alle intimidazioni dirette a pretendere la consegna di una somma di denaro, mancanza di rilevanti contraddizioni tra il racconto di COGNOME e NOME COGNOME);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.