Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15973 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 15973 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI 066AEIT), nato il 20/11/1999
avverso la sentenza del 17/12/2024 del GIUDICE dell’UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di MILANO
visti gli atti e letto il ricorso dell’Avv. NOME COGNOME udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Milano del 17/12/2024 che
ha applicato al ricorrente, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di concorso in rapina aggravata da più persone riunite.
2. Con un unico motivo deduce la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110, 628 cod. pen., 444 cod. proc. pen. e 27 Cost.
3. Il ricorso è inammissibile.
La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento,
è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica
dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art.
448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso
tassativamente indicate (Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 – 01,
Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 – 01).
E tanto a prescindere dalla presenza, nella sentenza impugnata, di una motivazione che dà conto degli elementi di prova in forza dei quali si è esclusa la ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4/04/2025