Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13992 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13992 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 13/03/1994
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt.
582 e 585 cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso- che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulla riconosciuta
aggravante- è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale
tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. punto n. 38 a pagina 6), non siano frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a
ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto
(Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/03/2025