Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21369 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21369 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LECCE il 26/04/1970
avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta la qualificazio giuridica dei fatti, la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61, primo c n. 7, cod. pen., l’eccessività della pena, nonché il diniego delle generiche e sospensione condizionale, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pen inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragion di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, p l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessit delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli gi dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggett di ricorso;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/20 Marígliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243 – 01; Sez. 2, n. 51060 del 11/11/2016, COGNOME, Rv. 269234 – 01; Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, COGNOME, Rv. 268446 – 01; Sez. 2, n. 37670 del 18/06/2015, COGNOME, Rv. 264802 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pag. 3 sull qualificazione giuridica alla luce del nesso di causalità tra condotta decetti ingiusto profitto; pagg. 3 e 4 sulla sussistenza dell’aggravante, anche in ragi dell’irrilevanza delle agevoli condizioni economiche della vittima; pagg. 4 e 5 s diniego delle generiche per la prevalenza degli elementi negativi di gravità d reato; pag. 5 sull’equità della pena; pag. 6 sul diniego del beneficio stan negativo giudizio di prognosi postuma);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.