Inammissibilità Ricorso Cassazione: L’Importanza dei Requisiti Formali
Il percorso verso la Corte di Cassazione è disseminato di rigidi requisiti procedurali, la cui violazione può portare a una declaratoria di inammissibilità del ricorso cassazione, impedendo di fatto che i giudici di legittimità esaminino il caso nel merito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancata osservanza di adempimenti formali possa risultare fatale per le sorti dell’impugnazione. Analizziamo insieme la vicenda e le lezioni che se ne possono trarre.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Falso all’Appello
Il caso ha origine da una condanna emessa in primo grado e confermata dalla Corte di Appello di Perugia per il delitto di falso, ai sensi degli articoli 477 e 482 del codice penale. L’imputato, ritenuto responsabile, decideva di giocare l’ultima carta a sua disposizione, presentando ricorso per Cassazione contro la sentenza di secondo grado.
Il Motivo del Ricorso in Cassazione
L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava un presunto vizio di motivazione. In particolare, si contestava alla Corte di Appello di non aver adeguatamente valutato un’istanza di rinvio dell’udienza, presentata per un legittimo impedimento del difensore. Secondo il ricorrente, tale omissione avrebbe compromesso il suo diritto di difesa.
La Decisione della Suprema Corte: L’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile per una pluralità di ragioni, tutte di natura squisitamente procedurale. Questa decisione evidenzia come, prima ancora di entrare nel merito delle questioni giuridiche, la Corte verifichi scrupolosamente il rispetto delle forme.
Il Legittimo Impedimento e l’Assenza della Trattazione Orale
Il primo punto su cui la Corte si è soffermata è la manifesta infondatezza del motivo di ricorso. I giudici hanno osservato che il procedimento in appello si era svolto con il rito ‘cartolare’, una modalità che non prevede la comparizione personale del difensore. La difesa non aveva depositato un’istanza per la trattazione orale del processo. Di conseguenza, non essendo prevista la presenza fisica dell’avvocato, la sua richiesta di rinvio per legittimo impedimento era priva di fondamento. In altre parole, non si può essere ‘impediti’ a partecipare a un’udienza alla quale non si era comunque tenuti a presenziare.
I Vizi Formali: La Mancanza di Domicilio e Mandato
Oltre alla prima ragione, la Corte ha individuato altre due cause concorrenti e autonome di inammissibilità. Il ricorso era infatti privo di due elementi essenziali previsti a pena di inammissibilità dal codice di procedura penale:
1. La dichiarazione o elezione di domicilio: L’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. impone che l’atto di impugnazione contenga questo elemento, fondamentale per le notifiche.
2. Il mandato ad impugnare: L’art. 581, comma 1-quater, c.p.p. richiede il deposito di uno specifico mandato che autorizzi il difensore a presentare il ricorso.
La mancanza di questi adempimenti ha costituito un ostacolo insormontabile all’esame del merito del ricorso.
Le Motivazioni della Corte: Il Rigore Formale nella Procedura Penale
Le motivazioni dell’ordinanza si basano su un principio cardine del processo di legittimità: il formalismo non è un mero capriccio del legislatore, ma una garanzia di ordine, certezza e corretto funzionamento della giustizia. La Corte ha sottolineato che le norme procedurali, in particolare quelle che disciplinano le impugnazioni, sono poste a presidio di interessi fondamentali. L’assenza della richiesta di trattazione orale ha reso irrilevante l’impedimento del difensore. Parallelamente, l’omissione della dichiarazione di domicilio e del mandato specifico ad impugnare rappresentano violazioni dirette di disposizioni che il codice sanziona espressamente con l’inammissibilità. La decisione riafferma che il rispetto di tali oneri è una condizione imprescindibile per accedere al giudizio della Suprema Corte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa pronuncia serve da monito per ogni difensore. Dimostra in modo inequivocabile che la preparazione di un ricorso in Cassazione richiede una meticolosa attenzione non solo agli argomenti di diritto sostanziale, ma anche e soprattutto agli aspetti procedurali. La scelta del rito (orale o cartolare), il corretto conferimento del mandato e l’elezione di domicilio non sono dettagli trascurabili, ma pilastri su cui si regge la validità dell’impugnazione stessa. Un errore su questi punti può vanificare l’intero sforzo difensivo, precludendo al cliente l’ultima possibilità di far valere le proprie ragioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tre ragioni distinte: 1) il motivo relativo al mancato rinvio dell’udienza è stato giudicato manifestamente infondato, poiché l’udienza era cartolare e non richiedeva la presenza del difensore; 2) il ricorso era privo della dichiarazione o elezione di domicilio, obbligatoria per legge; 3) mancava il mandato specifico ad impugnare, anch’esso richiesto a pena di inammissibilità.
È possibile chiedere il rinvio di un’udienza per legittimo impedimento del difensore se questa si svolge con rito ‘cartolare’?
No. Come chiarito dall’ordinanza, in un’udienza cartolare non è prevista la comparizione personale del difensore. Pertanto, un suo eventuale impedimento è irrilevante ai fini dello svolgimento dell’udienza, e una richiesta di rinvio basata su tale impedimento è infondata.
Quali sono i requisiti formali essenziali per un ricorso in Cassazione menzionati in questa ordinanza?
L’ordinanza evidenzia due requisiti formali fondamentali, la cui assenza comporta l’inammissibilità del ricorso: la dichiarazione o elezione di domicilio (ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.) e il conferimento di un mandato specifico ad impugnare al difensore (ai sensi dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31095 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31095 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l’imputa era stato ritenuto responsabile del delitto di falso di cui agli artt. 482, pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorr denunzia vizi motivazionali in ordine all’omessa valutazione, da parte della Corte merito, dell’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impediment manifestamente infondato, atteso che – non avendo il difensore dell’imputat depositato istanza di trattazione orale con conseguente fissazione di udie cartolare – non poteva essere chiesto il suddetto rinvio per legittimo impedimen non essendo prevista la comparizione personale del difensore.
Considerato che la necessità di richiedere la trattazione orale nel giudizi appello discende dall’art. 23-bis, commi 1 e 4 d.l. 137 2020 convertito con I. del 2020, donde alcun avviso era dovuto da parte della Cancelleria.
Rilevato, inoltre, quale ulteriore e concorrente causa di inammissibilità ricorso, che il medesimo non è corredato dalla dichiarazione o elezione di domicil prevista a pena di inammissibilità dall’art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. e mandato ad impugnare di cui all’art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cas delle ammende.
Così deciso 1’8 luglio 2024