Inammissibilità Ricorso: La Cassazione e i Motivi Specifici dell’Appello
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: l’importanza della specificità dei motivi di appello. L’analisi di questo provvedimento offre spunti cruciali per comprendere quando un’impugnazione rischia di essere respinta prima ancora di essere esaminata nel merito, portando alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo caso evidenzia come un approccio generico e non focalizzato sui vizi giuridici della sentenza precedente sia destinato all’insuccesso.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la propria affermazione di responsabilità penale. L’obiettivo era ottenere un annullamento della condanna emessa in secondo grado.
Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato sottoposto al vaglio della Suprema Corte, che non ha analizzato il merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è concentrata esclusivamente sui requisiti formali e sostanziali del ricorso stesso.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo della questione (se l’imputato fosse o meno colpevole), ma si ferma a un livello precedente: l’atto di appello non era formulato in modo corretto per poter essere giudicato. Di conseguenza, la Corte ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Le ragioni che hanno portato a questa drastica conclusione sono chiaramente esposte nel provvedimento e si articolano su due pilastri fondamentali.
La Mancanza di Specificità del Ricorso
Il motivo principale dell’inammissibilità del ricorso risiede nella violazione dell’articolo 581 del codice di procedura penale. La norma impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il ricorso era “privo dei requisiti di specificità” perché non era “scandito dalla necessaria analisi critica delle complessità delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata”. In altre parole, il difensore si è limitato a contestare la decisione in modo generico, senza smontare punto per punto, sul piano logico e giuridico, il ragionamento seguito dai giudici d’appello.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
Il secondo punto, strettamente collegato al primo, riguarda la natura del giudizio di Cassazione. La Suprema Corte è un giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che il suo compito non è quello di ricostruire i fatti o di valutare nuovamente le prove (come testimonianze o perizie), ma solo di verificare che la legge sia stata applicata correttamente.
I giudici hanno osservato che le censure difensive miravano a “prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti”. L’appellante, di fatto, stava chiedendo alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, un’operazione non consentita in sede di legittimità. Un ricorso è ammissibile solo se denuncia vizi di legge o difetti logici manifesti nella motivazione della sentenza, non se propone semplicemente una lettura diversa delle prove.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi tecnica e approfondita della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente esprimere disaccordo con la decisione, ma è necessario individuare e argomentare specifici errori di diritto o vizi di motivazione palesi ed evidenti. Qualsiasi tentativo di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito è destinato a scontrarsi con una pronuncia di inammissibilità del ricorso, con conseguente aggravio di spese per l’assistito. La specificità e la pertinenza delle critiche sono, dunque, i veri pilastri su cui si fonda un’impugnazione efficace.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 del codice di procedura penale, non avendo svolto un’analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che le censure difensive miravano a una ‘rivalutazione delle fonti probatorie’?
Significa che l’appellante stava chiedendo alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del caso, proponendo una ricostruzione alternativa. Questo è un compito che non spetta alla Corte di Cassazione, la quale giudica solo la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e non il merito della vicenda.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22432 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22432 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a ESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle complessità delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata;
che, inoltre, le censure difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 – 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 aprile 2024.