Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a una inevitabile declaratoria di inammissibilità ricorso cassazione, con conseguente condanna alle spese. Comprendere i requisiti formali, come quelli previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale, è fondamentale per ogni difensore.
I Fatti del Caso
Una persona, condannata in secondo grado dalla Corte d’appello per i reati di tentata rapina e danneggiamento aggravato, ha proposto ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava la presunta nullità della sentenza impugnata per mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale. La difesa sosteneva che la Corte d’appello avesse errato nel non assolvere l’imputata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del processo di impugnazione: la specificità dei motivi. La Corte ha ritenuto che il motivo addotto dalla ricorrente fosse affetto da “genericità per indeterminatezza”. Di conseguenza, oltre a confermare la decisione impugnata, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la genericità del ricorso e l’inammissibilità
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’art. 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il ricorso si limitava a enunciare una doglianza senza però indicare concretamente gli elementi che ne costituivano il fondamento. La sentenza della Corte d’appello era stata giudicata “logicamente corretta ed argomentata”, e il ricorso non era riuscito a scalfire questa valutazione. Non avendo specificato quali parti della motivazione fossero errate o illogiche, né quali elementi di prova fossero stati travisati, la ricorrente ha di fatto impedito alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio sindacato. Un ricorso generico non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e, pertanto, non può essere esaminato nel merito. Questo principio garantisce che il giudizio di legittimità non si trasformi in un terzo grado di merito, ma rimanga un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per la pratica legale: un ricorso per cassazione non può essere una mera ripetizione di argomenti già respinti o una generica lamentela. Deve essere un atto tecnico, preciso e puntuale, che individui con chiarezza i vizi della sentenza impugnata. L’inammissibilità ricorso cassazione per genericità non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il cliente, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Per gli avvocati, ciò significa un obbligo di diligenza ancora maggiore nella redazione degli atti, che devono dialogare criticamente con la motivazione della sentenza di secondo grado, evidenziandone in modo specifico le falle logiche o giuridiche.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico per indeterminatezza, in quanto privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Il ricorso non indicava gli elementi specifici a fondamento della censura, non consentendo al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Quali reati erano oggetto della sentenza impugnata?
La sentenza impugnata riguardava i reati di tentata rapina (artt. 56 – 628, comma secondo, cod. pen.) e danneggiamento (art. 635, comma secondo n. 1, cod. pen.).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4590 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4590 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (cui: CODICE_FISCALE) nata a Torino il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d’appello di Torino dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce nullità della sentenza impugnata in ragione della mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 56 – 628, comma secondo, e 635, comma secondo n. 1, cod. pen. Ł generico per indeterminatezza perchØ privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta ed argomentata, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
Ord. n. sez. 1367/2026
CC – 27/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO