Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi sono Ripetitivi
L’ordinamento giuridico prevede diversi gradi di giudizio per garantire una giustizia ponderata, ma l’accesso alla Corte di Cassazione è soggetto a regole precise. Una recente ordinanza chiarisce le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso quando i motivi proposti sono una semplice ripetizione di argomentazioni già esaminate. Questo principio è fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Genova, ha presentato ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado, contestando la valutazione dei fatti e l’applicazione di alcune norme del codice penale, tra cui gli articoli 393 bis e 131 bis, relativi rispettivamente alla reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale e alla particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con ordinanza del 2 dicembre 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che le argomentazioni presentate dal ricorrente non erano idonee a essere esaminate in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
L’inammissibilità del Ricorso e le sue Regole
La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. La Corte non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse questioni di fatto già discusse e respinte, senza evidenziare vizi di legittimità, si scontra con il muro dell’inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che i motivi del ricorso erano “meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito”. In altre parole, il ricorrente non ha sollevato nuove questioni di diritto, ma ha semplicemente ripetuto le stesse doglianze già presentate in Appello. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione giuridicamente corretta, puntuale, coerente e priva di manifeste incongruenze logiche nel respingere tali argomentazioni. La valutazione sul disvalore oggettivo della condotta, che aveva portato all’esclusione dell’applicazione dell’art. 131 bis c.p., è stata considerata una valutazione di merito, come tale non sindacabile in sede di Cassazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: è inutile e controproducente presentare un ricorso che sia una mera fotocopia delle argomentazioni già respinte. L’inammissibilità del ricorso non è solo una barriera procedurale, ma anche la sanzione per un uso improprio dello strumento impugnatorio. Le conseguenze economiche, rappresentate dal pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende, servono da deterrente, assicurando che il giudizio di legittimità rimanga un rimedio straordinario riservato a casi di effettivi errori di diritto.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità, essendo una mera riproduzione di censure già esaminate e respinte correttamente dai giudici di merito.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o i fatti, ma solo controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze dei giudici dei gradi precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11269 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11269 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il 17/01/1954
avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti, il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenz acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla non applicabilutà alla specie sia dell’art 393 bis escludendo ogni profilo di arbitrarietà della condotta del sog qualificato, sia dell’ad 131 bis cp, all’esito di una valutazione di merito legata al dis oggettivo della condotta che così argomentata rende il relativo giudizio non sindacabile in quest sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e deìla somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 2 dicembre 2024.