Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28078 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 28078 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/2/2024 della Corte di appello di Roma udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 16/2/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a NOME COGNOME ed a NOME COGNOME con sentenza del Tribunale di Roma del 26/5/2023.
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. ritenendo carente la motivazione in ordine alle ragioni cui la decisione è ancorata.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione personalmente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile, per essere tale l’unico motivo cui è affidato.
Invero, le doglianze in punto di responsabilità sono state oggetto di rinunzia,
mentre la pena applicata al ricorrente, peraltro, correttamente determinata, è stata concordata con il Procuratore Generale. Dunque, l’imputato non può dolersi della carenza della motivazione in relazione ai motivi rinunciati, che sono stati correttamente dichiarati inammissibili dalla Corte territoriale.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile, in quanto avanzato dall’imputato personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all’obbligo di proposizione dell’impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall’art. 613 cod. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017.
2.1. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sezioni Unite, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010 – 01), ha individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione dell’imputato nella necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per l’esercizio del diritto d impugnazione in cassazione: «L’attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell’esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell’impostazione e nella redazione di un atto impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo cli un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell’apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell’art. comma 1».
2.2. In conclusione, l’impugnazione proposta dal COGNOME deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P. Q.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 10 luglio 2024.