Inammissibilità ricorso Cassazione: una guida pratica
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta una delle sanzioni processuali più severe, impedendo alla Suprema Corte di esaminare nel merito le questioni sollevate. Una recente sentenza chiarisce in modo esemplare tre motivi fondamentali che portano a questa drastica conclusione, offrendo spunti essenziali per chiunque si approcci al giudizio di legittimità. Il caso analizzato riguarda un ricorso presentato contro un’ordinanza di inammissibilità di un’istanza di revisione per un reato associativo.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in appello per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), presentava un’istanza di revisione della propria condanna. La Corte di appello competente dichiarava l’istanza inammissibile. Contro questa decisione, l’interessato decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, presentando il ricorso personalmente presso l’ufficio matricola del luogo di detenzione.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda non su uno, ma su ben tre vizi procedurali distinti, ognuno dei quali sarebbe stato sufficiente, da solo, a determinare tale esito. Oltre a dichiarare l’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a causa della palese colpa nella proposizione del ricorso.
Le Motivazioni
Le motivazioni della sentenza sono un vero e proprio compendio sulle regole di accesso al giudizio di Cassazione. Vediamole nel dettaglio.
1. Presentazione Personale del Ricorso: Il primo errore, fatale, è stato la presentazione personale del ricorso. L’articolo 613 del codice di procedura penale stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. La presentazione personale da parte dell’imputato, anche se detenuto, costituisce una violazione insanabile di questa norma, che comporta l’immediata inammissibilità dell’atto.
2. Impugnazione di Sentenza Non Irrevocabile: Il secondo vizio riguarda l’oggetto stesso dell’istanza originaria. La revisione è un mezzo di impugnazione straordinario, esperibile solo contro sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero “irrevocabili”. Nel caso di specie, la sentenza di condanna non era ancora definitiva, in quanto precedentemente annullata con rinvio dalla stessa Corte di Cassazione. Pertanto, mancava il presupposto fondamentale per poter anche solo proporre l’istanza di revisione.
3. Assenza del “Novum” Probatorio: Infine, la Corte ha rilevato che l’istanza di revisione era fondata su “mere asserzioni” e non sulla “specifica prospettazione di un novum”. La revisione, per sua natura, richiede la presentazione di prove nuove (il cosiddetto novum) che non siano state valutate nel precedente giudizio e che siano in grado, da sole o insieme a quelle già acquisite, di dimostrare l’innocenza del condannato. Affermare genericamente la propria innocenza senza addurre elementi probatori concreti e inediti rende la richiesta priva di fondamento e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce l’importanza del rigore formale e sostanziale nel processo penale, specialmente nel giudizio di legittimità. Le conclusioni che possiamo trarre sono chiare: primo, il ricorso in Cassazione è un atto tecnico che richiede obbligatoriamente l’assistenza di un legale specializzato. Secondo, i mezzi di impugnazione, in particolare quelli straordinari come la revisione, possono essere attivati solo in presenza dei presupposti specifici previsti dalla legge, come l’irrevocabilità della sentenza. Terzo, le istanze devono essere fondate su elementi concreti e non su generiche affermazioni. Ignorare queste regole non solo impedisce l’esame del merito, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche significative.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso in Cassazione?
No, la legge (art. 613 c.p.p.) richiede che il ricorso sia sottoscritto da un avvocato abilitato a patrocinare davanti alle giurisdizioni superiori. Un ricorso presentato personalmente è inammissibile.
È possibile chiedere la revisione di una sentenza di condanna non ancora definitiva?
No, l’istanza di revisione è un mezzo di impugnazione straordinario che può essere proposto solo contro sentenze di condanna diventate irrevocabili, ovvero non più soggette a impugnazioni ordinarie.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se la Corte ravvisa una colpa nella proposizione del ricorso, anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37383 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37383 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA a Vibo Valentia
avverso l’ordinanza in data 16/04/2025 della Corte di appello di Salerno lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso, presentato personalmente presso l’Ufficio Matricola, NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso l’ordinanza in data 16/04/2025, con cui la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione presentata dal predetto in relazione a sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., dalla Corte di appello di Catanzaro.
Deduce che per quanto la condanna non sia irrevocabile in ragione dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, sussistono i presupposti per la revisione essendovi giudicato sostanziale e avendo il ricorrente dimostrato la sua innocenza.
Il P.G. ha inviato la requisitoria concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato personalmente, in violazione dell’art. 613 cod. proc. pen., e in quanto l’istanza di revisione è stata presentata avverso una sentenza di condanna non ancora irrevocabile e, comunque, sulla base di mere asserzioni, in assenza della specifica prospettazione di un novum.
All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore aella Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/10/2025