Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14855 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14855 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il 01/10/1973 NOME COGNOME nato il 18/12/1992
avverso la sentenza del 29/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell’interesse di Roop Singh e
NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza
della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod
proc. pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non
solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per
l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità
delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione
delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214 – 01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6 – 10);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 14/01/2025.