Inammissibilità ricorso Cassazione: quando le censure sul merito non passano
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: non tutte le doglianze possono essere portate all’attenzione della Suprema Corte. Il caso specifico riguarda la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione presentato da un imputato, le cui critiche si concentravano su aspetti di merito già valutati nei precedenti gradi di giudizio, come la misura della pena e il riconoscimento della recidiva.
I Fatti del Processo e l’Appello
La vicenda processuale trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del suo gravame non vertevano su presunti errori di diritto o vizi procedurali, bensì su questioni prettamente valutative che rientrano nella discrezionalità del giudice di merito.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità in Cassazione
Il ricorrente basava la sua impugnazione su quattro punti principali, tutti considerati dalla Suprema Corte come inidonei a superare il vaglio di ammissibilità.
La Determinazione della Pena
Il primo motivo di critica riguardava il trattamento sanzionatorio, in particolare la quantificazione della pena irrogata. Il ricorrente contestava la misura della sanzione, chiedendone una riduzione. Tuttavia, la determinazione della pena è un’attività tipica del giudice di merito, che la stabilisce tra un minimo e un massimo edittale tenendo conto della gravità del fatto e della capacità a delinquere del reo. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione è manifestamente illogica o assente, cosa che non è stata riscontrata nel caso di specie.
Il Giudizio sulla Recidiva
Un’altra censura mossa dall’imputato concerneva la decisione della Corte d’Appello di confermare la recidiva. Anche in questo caso, si tratta di una valutazione di merito, basata sui precedenti penali dell’imputato e sulla loro rilevanza rispetto al nuovo reato commesso. Il ricorso non evidenziava vizi logici nel percorso argomentativo seguito dai giudici d’appello, ma si limitava a contestarne l’esito.
L’Esclusione della Causa di Non Punibilità
Infine, il ricorrente lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. Anche questa valutazione, che attiene alla gravità complessiva del reato, è riservata al giudice di merito. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata per escluderla, rendendo la censura inammissibile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, spiegando in modo netto le ragioni della sua decisione. Gli Ermellini hanno ribadito che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. I motivi proposti erano tutti afferenti ad aspetti – la determinazione della pena, la recidiva, la valutazione della tenuità del fatto – che sono di esclusiva competenza dei giudici di primo e secondo grado.
La sentenza impugnata è stata giudicata sorretta da una motivazione ‘sufficiente e non illogica’, e basata su un ‘adeguato esame delle deduzioni difensive’. Di conseguenza, non essendo stati ravvisati vizi interpretativi o errori di diritto, il giudizio di merito espresso dalla Corte d’Appello è stato considerato non censurabile in questa sede.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione si conclude con una condanna per il ricorrente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. A causa dell’inammissibilità del ricorso, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve come monito: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precisi vizi di legge e non può essere utilizzato come un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti o le valutazioni discrezionali del giudice di merito, pena la sua declaratoria di inammissibilità e l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche.
Per quali motivi un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Sulla base della sentenza, un ricorso è inammissibile se i motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ad esempio quando riguardano valutazioni di merito come la determinazione della pena, la conferma della recidiva o l’esclusione di cause di non punibilità, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logica e sufficiente.
La Corte di Cassazione può modificare la quantità della pena decisa dal giudice di merito?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare la misura della pena. Il suo ruolo è controllare la legalità e la logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha giustificato la sua decisione, non sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale e confermato in questa ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33937 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33937 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto afferenti alla determinazione del trattamento punitivo e particolare alla misura della pena irrogata, al giudizio diretto a confermare la recidiva e valutazione resa nell’escludere la causa di non punibilità di cui all’ad 131rbis cp atieso che s temi la sentenza impugnata, senza incorrere in vizi interpretativi, risulta sorretta da suffici e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.