Inammissibilità del Ricorso: la Cassazione Spiega i Criteri
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui presupposti che portano alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, una decisione che impedisce l’analisi nel merito dell’impugnazione. Questo provvedimento sottolinea come la manifesta infondatezza dei motivi e la mancanza di un confronto critico con la sentenza impugnata siano elementi determinanti per tale esito processuale. Analizziamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Contro la Sentenza d’Appello
Un imputato proponeva ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali: il primo relativo a un presunto vizio nella notifica al proprio difensore e il secondo volto a contestare nel merito le valutazioni operate dal giudice di secondo grado. L’appellante, infatti, riproponeva questioni già esaminate e, in parte, persino già accolte nel precedente grado di giudizio, come l’improcedibilità di un reato specifico.
L’Inammissibilità del Ricorso e le Sue Cause
La Suprema Corte ha respinto l’impugnazione, dichiarandola inammissibile per manifesta infondatezza di entrambi i motivi proposti. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che meritano di essere approfonditi.
Primo Motivo: la Tempistica della Notifica al Difensore
Il ricorrente lamentava un’irregolarità nella notifica al difensore. La Corte ha prontamente respinto questa doglianza, richiamando un principio giurisprudenziale consolidato. Ai fini della ritualità della notifica, ciò che conta è la data in cui la notificazione del decreto di citazione a giudizio è stata disposta dall’autorità giudiziaria, non la data in cui è stata materialmente eseguita. Questo criterio offre certezza giuridica e impedisce che eventuali ritardi nell’esecuzione possano essere strumentalizzati per eccepire vizi procedurali.
Secondo Motivo e l’inammissibilità del ricorso per carenza di critica
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha osservato che la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione adeguata e completa su tutte le questioni sollevate. Il ricorso, invece di confrontarsi criticamente con le argomentazioni del giudice di merito, si limitava a riproporre le stesse questioni, dimostrando di non aver colto la logica e la coerenza della decisione impugnata. L’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito rende il ricorso inammissibile, poiché la Cassazione non può riesaminare il fatto, ma solo verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si basano sul concetto di “insindacabilità” delle valutazioni di merito quando queste sono adeguate e logicamente motivate. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un controllo di legittimità. Se la Corte d’Appello ha ragionato in modo corretto e coerente, le sue conclusioni non possono essere messe in discussione. La riproposizione sterile di argomenti già vagliati, senza evidenziare vizi logici o giuridici specifici nella sentenza impugnata, equivale a chiedere alla Cassazione un nuovo giudizio sul fatto, cosa che non le compete. Questa mancanza di specificità e di confronto critico porta inevitabilmente a una pronuncia di inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Sanzioni
La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è stabilita dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Oltre a ciò, la Corte ha imposto il versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario senza avere reali possibilità di accoglimento. La decisione, pertanto, funge da monito: le impugnazioni devono essere mirate, specifiche e fondate su vizi concreti della decisione impugnata, non su una generica insoddisfazione per l’esito del processo.
Quando è valida la notifica al difensore in caso di nuova nomina?
Secondo la Corte, ai fini della ritualità della notifica, si deve avere riguardo alla data in cui la notificazione del decreto di citazione a giudizio è stata disposta e non a quella in cui è stata materialmente eseguita.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile se ripropone questioni già decise?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se manca un confronto effettivo e critico con le valutazioni del giudice di merito. La semplice riproposizione di questioni già trattate e motivate adeguatamente in appello non costituisce un valido motivo di ricorso in Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
In base all’art. 616 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in euro 3.000,00.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19682 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19682 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MANDURIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato atteso che ai fini della ritualità della notifica al difensore, in caso di nuova nomina, occorre avere riguardo alla data in cui è stata disposta la notificazione del decreto di citazione a giudizio e non a quella in cui è stata eseguita (Sez. 3, n. 20931 del 11/03/2009, Rv. 243864);
ritenuto che anche il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte adeguatamente motivato su tutti i profili afferenti alle questioni devolute con i motivi di appello, considerato che il ricorrente addirittura ripropone in parte anche questioni che sono state già accolte (improcedibilità del reato di cui all’art. 612 c.p.);
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 aprile 2024
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