Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Infondati?
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 39112/2024, offre spunti cruciali sul tema dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione, specialmente quando i motivi presentati sono ritenuti manifestamente infondati. Questa decisione chiarisce due aspetti procedurali fondamentali: la sufficienza della motivazione nel negare le attenuanti generiche e la validità di una sentenza priva della data di emissione. Analizziamo come la Suprema Corte ha affrontato queste questioni.
I Fatti del Caso
Un imputato proponeva ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso erano principalmente due:
1. Difetto di motivazione: Il ricorrente lamentava che i giudici di merito non avessero adeguatamente spiegato le ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. Nullità della sentenza: Si contestava la validità della sentenza impugnata per l’assenza della data di emissione nel corpo del provvedimento.
Entrambi i motivi sono stati giudicati dalla Suprema Corte come manifestamente infondati, portando a una declaratoria di inammissibilità.
L’Inammissibilità del Ricorso e le Attenuanti Generiche
La Corte ha rigettato il primo motivo richiamando un principio consolidato nella sua giurisprudenza. Per motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è richiesto al giudice di analizzare e confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È invece sufficiente che la motivazione si concentri sugli elementi negativi ritenuti decisivi o, in alternativa, sulla semplice assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione.
Questo orientamento snellisce l’onere motivazionale del giudice, il quale può legittimamente basare la sua decisione su un congruo riferimento agli aspetti sfavorevoli che prevalgono su quelli favorevoli. Di conseguenza, il motivo del ricorrente è stato considerato privo di fondamento, non essendo riuscito a dimostrare una reale carenza argomentativa nella decisione impugnata.
La Validità della Sentenza in Assenza della Data
Anche il secondo motivo, relativo alla nullità della sentenza per mancanza della data, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha specificato che tale vizio non rientra tra le cause di nullità assoluta.
Secondo la giurisprudenza citata nell’ordinanza (Cass. Pen., n. 19156/2018), la mancanza o l’erroneità della data non determina la nullità della sentenza quando questa può essere ricavata con esattezza da altri atti del procedimento. Nel caso di specie, la data era chiaramente indicata nell’intestazione del provvedimento, rendendo il vizio del tutto irrilevante ai fini della validità dell’atto. La contestazione, pertanto, si è rivelata puramente formale e non idonea a incidere sulla sostanza della decisione.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Cassazione si fonda su un principio di economia processuale e di aderenza alla sostanza degli atti. La Corte intende evitare che cavilli formali, facilmente superabili attraverso l’analisi complessiva del fascicolo processuale, possano paralizzare il corso della giustizia. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione serve a sanzionare l’abuso dello strumento impugnatorio, utilizzato per sollevare questioni pretestuose o già ampiamente risolte dalla giurisprudenza. Condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, la Corte ribadisce che il diritto di impugnazione deve essere esercitato in modo responsabile.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la redazione dei ricorsi per Cassazione. Dimostra che non è sufficiente sollevare vizi meramente formali o contestare genericamente la valutazione del giudice di merito. Per superare il vaglio di ammissibilità, è necessario che i motivi di ricorso siano specifici, pertinenti e fondati su reali violazioni di legge o vizi logici della motivazione che non siano stati già oggetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali. In caso contrario, il rischio è una pronuncia di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Come deve motivare un giudice il diniego delle attenuanti generiche?
Secondo la Corte, non è necessario che il giudice esamini tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli. È sufficiente che fornisca un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o che evidenzi l’assenza di elementi positivi, ritenendo così superate le argomentazioni della difesa.
La mancanza della data di emissione rende una sentenza nulla?
No, la mancanza o l’erroneità della data non è causa di nullità assoluta se la data corretta può essere ricavata con certezza da altri atti del procedimento, come, ad esempio, l’intestazione della sentenza stessa.
Cosa comporta la presentazione di un ricorso giudicato manifestamente infondato?
La presentazione di un ricorso con motivi manifestamente infondati ne comporta la dichiarazione di inammissibilità. Questo ha due conseguenze per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39112 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39112 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pa 3 );
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta nullità della sentenza impugnata per mancanza del requisito della relativa data di emissione, è manifestamente infondato poiché prospetta violazioni di norme processuali non relative a nullità assolute, difatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di nullità della sentenza, la mancanza o l’evidente erroneità della data non è causa di nullità allorché questa si possa ricavare con esattezza dagli atti (Sez. 3, n. 19156 del 13/12/2017 dep. 04/05/2018, G., Rv. 273196 – 01) e nella specie la data risulta chiaramente indicata nell’intestazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 settembre 2024
Il
Consigliere
NOME COGNOME ,
Y
sellino