Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28663 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28663 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MASSAFRA il 24/01/1972
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato;
considerato che il primo motivo di ricorso – con cui si denunciano la violazione della leg penale e il vizio della motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità dell’imputa
lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta c asserti del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288
28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01);
considerato che il secondo motivo – con cui si adduce il vizio di motivazione in ordine al mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla conseguente determinazione del
trattamento sanzionatorio – è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte distrettual ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli prev
dall’art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 4395
del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), richiamando – oltre che le modalità di realizzazione fatto e l’entità dell’offesa arrecata, già presi in considerazione dal Giudice di primo grado – la ne personalità dell’imputato tratta dai suoi precedenti penali (quantunque risalenti), rimarcando co uno di essi fosse della stessa indole oltre che l’assenza di elementi passibili di favorevole valutaz dati questi dirimenti, in relazione ai quali non costituisce rituale censura la mera allegazione risalenza di detti precedenti;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/04/2025.