Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Differenza tra Fatto e Diritto
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio cardine del nostro sistema processuale: l’inammissibilità ricorso Cassazione quando le censure sollevate riguardano il merito della decisione e non violazioni di legge. Questo caso specifico riguarda un ricorso avverso una condanna in cui l’imputato lamentava un’errata valutazione della pena da parte della Corte d’Appello.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Bari, proponeva ricorso per Cassazione. Attraverso il suo difensore, lamentava un vizio di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio, ritenendo la pena inflitta non congrua. In sostanza, il ricorrente non contestava una violazione di una specifica norma di diritto, ma la valutazione discrezionale che il giudice di merito aveva compiuto nel quantificare la sanzione.
L’Inammissibilità del Ricorso Cassazione per Censure di Fatto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su argomentazioni chiare e consolidate. I giudici hanno sottolineato che le critiche mosse dal ricorrente erano semplici “doglianze in punto di fatto”. La Corte di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove o la congruità della pena, compiti che spettano esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. Il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, ovvero di verificare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente.
La Ripetitività delle Censure
Un altro aspetto cruciale evidenziato nell’ordinanza è che le censure presentate erano una mera riproposizione di argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva giustificato la severità della pena in base a elementi concreti: la gravità del reato, la sua reiterazione per due giorni consecutivi e la spiccata capacità a delinquere dell’imputato, desunta da un percorso criminale iniziato in giovane età. Proporre gli stessi argomenti in Cassazione senza individuare un vizio di legge rende il ricorso inevitabilmente inammissibile.
Le motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto le censure sul trattamento sanzionatorio non consentite in sede di legittimità, poiché si traducevano in una richiesta di nuova valutazione del merito, preclusa alla Cassazione. I giudici di legittimità hanno osservato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione logica e adeguata per giustificare la pena inflitta, collegandola alla gravità della condotta e alla personalità dell’imputato.
Inoltre, la Corte ha rilevato un ulteriore motivo di inammissibilità riguardo a una censura sulla “continuazione tra i reati”. Questa tematica non era stata sollevata nel precedente atto di appello (il gravame) e, di conseguenza, non era stata affrontata dalla Corte d’Appello. Introdurre per la prima volta un argomento in sede di Cassazione costituisce un motivo di inammissibilità, poiché il ricorso deve vertere su questioni già devolute al giudice del grado precedente. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel suo complesso.
Conclusioni
La decisione riafferma con forza la distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di legittimità. Non è possibile utilizzare il ricorso per Cassazione come un terzo grado di merito per tentare di ottenere una riconsiderazione delle prove o delle valutazioni discrezionali del giudice, come la quantificazione della pena. Il ricorso deve individuare precise violazioni di legge o vizi logici manifesti nella motivazione, e non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le critiche mosse alla sentenza non riguardavano violazioni di legge, ma erano semplici lamentele sulla valutazione dei fatti (congruità della pena), che non possono essere esaminate dalla Corte di Cassazione.
È possibile contestare la valutazione della pena davanti alla Corte di Cassazione?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione sulla congruità della pena, a meno che non si dimostri che la motivazione del giudice di merito sia palesemente illogica, contraddittoria o basata su una violazione di legge.
Cosa accade quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, salvo casi di esonero, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3233 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3233 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore deduce vizio di motivazione sul trattamento sanzioNOMErio, lamentando assenza di motivazione sulla congruità della pena – avverso la sentenza emessa il 15/12/2022 dalla Corte d’appello di Bari, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.
Considerato che dette censure sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Bari con la sentenza impugnata, ove è specificato che l’invocato mitigamento della pena era precluso dalla gravità del reato determinata dalla reiterazione della condotta per due giorni consecutivi e dalla marcata capacità di delinquere dell’imputato, protagonista di un percorso delinquenziale iniziato nella minore età.
Osservato che la censura mossa in ordine alla continuazione tra i reati si appalesa del tutto de-assiale ed aspecifica, dal momento che la tematica in oggetto, non devoluta con il gravame, non risulta essere stata affrontata dalla Corte d’appello.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.