Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Il Pericolo dei Motivi Generici
L’inammissibilità ricorso in Cassazione è uno degli esiti più temuti da chi intraprende il percorso del giudizio di legittimità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa precludere l’esame nel merito, con conseguenze significative per il ricorrente. Analizziamo insieme questo caso per comprendere i requisiti di specificità richiesti dalla legge.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Milano, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Il fulcro della sua difesa si basava su un unico motivo: la contestazione della correttezza della motivazione della sentenza di secondo grado in merito alla sua responsabilità penale e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha troncato sul nascere le speranze del ricorrente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Una decisione netta che non entra nel merito della colpevolezza, ma si ferma a un vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Motivazioni della Cassazione sull’Inammissibilità Ricorso
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso come “generico” e “non specifico”. La Corte ha spiegato che l’inammissibilità ricorso scatta quando l’atto di impugnazione non si confronta criticamente con la decisione che intende contestare, ma si limita a riproporre argomenti già noti.
Il Concetto di Ricorso Generico
La Cassazione ha sottolineato che il motivo presentato era generico perché fondato su argomentazioni che erano una mera riproposizione delle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello. In pratica, il difensore non ha introdotto nuovi elementi di critica specificamente rivolti alla logica della sentenza di secondo grado, ma ha semplicemente ripetuto la sua linea difensiva. Questo approccio non è sufficiente per superare il vaglio di ammissibilità in Cassazione.
La Mancanza di Correlazione tra Impugnazione e Sentenza
Ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, la specificità dei motivi è un requisito essenziale. La Corte ha chiarito che tale specificità si desume dalla correlazione tra le ragioni addotte nel ricorso e quelle argomentate nella decisione impugnata. Se manca questo legame, ovvero se il ricorso non attacca puntualmente i passaggi logico-giuridici della sentenza d’appello, esso risulta inevitabilmente generico e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza della motivazione. Per essere efficace, un ricorso deve essere un’analisi critica e mirata della sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere le proprie tesi senza smontare punto per punto il ragionamento del giudice precedente conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità ricorso, con l’aggravio di spese e sanzioni per il cliente.
Per quale motivo principale un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono considerati “generici”, ovvero se non contestano specificamente le ragioni della decisione impugnata ma si limitano a riproporre argomenti già esaminati e respinti nei gradi di giudizio precedenti.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “non specifico”?
Significa che manca una correlazione diretta tra le ragioni esposte nel ricorso e quelle della decisione che si sta impugnando. L’impugnazione deve criticare puntualmente la motivazione del giudice precedente, non limitarsi a presentare una tesi difensiva astratta o già valutata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6490 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6490 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BRESCIA il 08/03/1994
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.