Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: La Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare requisiti formali molto stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda quanto sia cruciale la specificità dei motivi di appello e quali siano le conseguenze in caso di violazione. L’inammissibilità del ricorso non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche significative sanzioni economiche. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio i principi in gioco.
Il Fatto: Un Appello Contro la Dichiarazione di Responsabilità
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. Il ricorrente, condannato nei gradi di merito, decideva di impugnare la decisione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio nella motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità. L’obiettivo era quello di ottenere un annullamento della sentenza di condanna, sostenendo che le ragioni fornite dai giudici d’appello non fossero corrette.
La Questione Giuridica: I Requisiti di Specificità dell’Appello
Il nodo centrale della questione non riguarda il merito della vicenda, ovvero la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato, ma si concentra su un aspetto puramente procedurale. La legge, e in particolare l’articolo 581 del codice di procedura penale, stabilisce che i motivi di ricorso debbano essere specifici. Non è sufficiente una critica generica alla sentenza impugnata; è necessario indicare con precisione quali parti della motivazione si contestano, quali elementi di prova sono stati travisati o quali principi di diritto sono stati violati. Questa regola serve a garantire che il giudice dell’impugnazione possa comprendere esattamente le doglianze e svolgere il proprio controllo in modo mirato ed efficace.
L’inammissibilità del ricorso per indeterminatezza
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’unico motivo di ricorso presentato fosse ‘generico per indeterminatezza’. Il ricorrente si era limitato a contestare la correttezza della motivazione senza però fornire gli elementi specifici a supporto della sua tesi. Di fronte a una motivazione della Corte d’Appello ritenuta ‘logicamente corretta’, la critica dell’appellante è apparsa come una mera affermazione di dissenso, priva del necessario corredo argomentativo richiesto dalla norma.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione sul principio secondo cui un motivo di ricorso generico impedisce al giudice di esercitare il proprio sindacato. Se non vengono indicati con chiarezza i punti della sentenza che si intendono criticare e le ragioni di tale critica, la Corte non è messa nelle condizioni di valutare la fondatezza del gravame. La funzione del ricorso in Cassazione non è quella di ottenere un terzo giudizio sul fatto, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un atto di impugnazione vago e indeterminato non assolve a questa funzione e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione è netta: il ricorso è inammissibile. Le conseguenze per il ricorrente non sono di poco conto. Oltre alla conferma della condanna, è stato obbligato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento sottolinea una lezione fondamentale per chiunque intenda adire le vie legali: la precisione e la specificità non sono meri formalismi, ma requisiti essenziali che, se disattesi, possono precludere l’accesso alla giustizia e comportare rilevanti oneri economici. La redazione di un atto di impugnazione richiede, quindi, la massima cura e competenza tecnica.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo era generico e indeterminato, non indicando gli elementi specifici a sostegno della censura mossa contro la motivazione della sentenza impugnata.
Quale norma specifica non è stata rispettata dal ricorrente?
Il ricorrente non ha rispettato i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, che impone la specificità dei motivi di ricorso.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45988 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45988 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della Corte d’appello di Palermo
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché è privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023.