Inammissibilità Ricorso Cassazione: Le Regole per un Atto Efficace
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla redazione degli atti giudiziari, in particolare sull’inammissibilità del ricorso per cassazione. Quando un ricorso è considerato generico o una mera ripetizione di argomenti già discussi, la Suprema Corte non entra nemmeno nel merito della questione. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono i requisiti di specificità richiesti dalla legge e quali errori evitare per garantire che il proprio ricorso venga esaminato.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze. L’imputato, condannato nei gradi di merito, ha tentato di contestare la decisione attraverso due distinti motivi di ricorso. Il primo motivo metteva in discussione la valutazione della sua responsabilità penale riguardo al reato previsto dall’art. 474 del codice penale. Il secondo motivo, invece, contestava la mancata riqualificazione di un altro reato, ai sensi dell’art. 628 del codice penale. Entrambi i motivi, tuttavia, non hanno superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
L’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione: Analisi dei Motivi
La Corte ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile per ragioni precise e distinte per ciascuno dei due motivi presentati. Questa decisione evidenzia l’importanza di formulare un’impugnazione che sia non solo fondata nel merito, ma anche corretta nella forma e nella sostanza argomentativa.
Il Primo Motivo: la Pedissequa Reiterazione
Il primo motivo è stato considerato inammissibile perché si limitava a essere una “pedissequa reiterazione” delle argomentazioni già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che un ricorso in Cassazione non può essere una semplice fotocopia dell’atto d’appello. Deve, invece, contenere una critica argomentata e specifica proprio contro le motivazioni della sentenza che si impugna. Limitarsi a ripetere le stesse doglianze significa presentare un motivo solo “apparente”, privo di quella specificità che permette alla Corte di svolgere il proprio ruolo di controllo sulla corretta applicazione della legge.
Il Secondo Motivo: la Genericità e Indeterminatezza
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, ma per una ragione diversa: la sua genericità e indeterminatezza. Secondo la Corte, il ricorrente non ha rispettato i requisiti previsti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. A fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta logicamente corretta, il ricorso non ha indicato con precisione gli elementi specifici su cui si basava la censura. In altre parole, non ha fornito alla Corte gli strumenti necessari per individuare i rilievi mossi e per esercitare il proprio sindacato. Un motivo di ricorso deve essere autosufficiente, consentendo al giudice di comprendere la critica senza dover ricercare altri atti del processo.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni dell’ordinanza si fondano su un principio cardine del processo penale: il ricorso per cassazione è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito. Il suo scopo non è rivalutare i fatti, ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di diritto e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e coerente. Per questo, i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e critici nei confronti della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse questioni o che formula censure vaghe snatura la funzione stessa della Corte di Cassazione e viene, come in questo caso, sanzionato con l’inammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete per il ricorrente. Oltre a vedere il suo ricorso respinto senza un esame di merito, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: la redazione di un ricorso per cassazione richiede rigore tecnico e una profonda analisi critica della sentenza impugnata. Non è sufficiente essere in disaccordo con una decisione; è necessario articolare questo disaccordo in motivi specifici, chiari e legalmente fondati, evitando ripetizioni e genericità che conducono inevitabilmente all’inammissibilità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono una semplice ripetizione di argomentazioni già respinte in appello (motivi apparenti) o se sono formulati in modo generico e indeterminato, senza indicare specificamente gli elementi criticati nella sentenza impugnata.
Cosa si intende per motivo di ricorso “pedissequa reiterazione”?
Significa che il motivo si limita a riproporre esattamente le stesse doglianze già esaminate e rigettate dalla corte di merito, senza sviluppare una critica argomentata e specifica contro la motivazione della sentenza che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3979 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3979 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 22/06/1960
avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione base del giudizio di responsabilità, in particolare in merito alla sussistenza d oggettivo del reato di cui all’art. 474 cod. pen., è inammissibile perché fondato su m risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualment dalla corte di merito (si vedano le pagg 4-5 della sentenza impugnata), dovendosi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazion fattispecie di reato di cui all’art. 628 cod. pen., oltre ad essere reiterativo dei mo appello, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti d comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formu consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare sindacato;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorr pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024.