Inammissibilità ricorso Cassazione: la lezione della Corte sulla genericità dei motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Non è sufficiente una generica lamentela contro una sentenza sfavorevole; è necessario articolare critiche precise e giuridicamente fondate. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando l’inammissibilità del ricorso Cassazione a causa della manifesta genericità dei motivi addotti. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di ammissibilità di un’impugnazione e le conseguenze di un approccio superficiale.
I fatti del caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva impugnato la decisione dei giudici di secondo grado, contestando in particolare la ‘tenuta motivazionale’ del provvedimento con specifico riferimento alla determinazione del trattamento punitivo, ovvero la quantificazione della pena.
Secondo la difesa, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente giustificato le proprie conclusioni sulla sanzione da applicare, rendendo la sua decisione criticabile. L’obiettivo del ricorso era, quindi, ottenere un annullamento della sentenza su questo punto specifico, sperando in una rideterminazione della pena.
La decisione della Corte di Cassazione sull’inammissibilità del ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6889/2024, ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto che l’impugnazione mancasse dei requisiti essenziali di specificità, configurandosi come una critica generica e non come un’analisi puntuale dei vizi della sentenza impugnata. Di conseguenza, i giudici non sono entrati nel merito della questione, fermandosi a una valutazione preliminare che ha sancito la fine del percorso processuale per il ricorrente.
Le motivazioni: la genericità e aspecificità dei motivi
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Cassazione ha giustificato l’inammissibilità. I giudici hanno sottolineato che il ricorso era affetto da ‘manifesta genericità e aspecificità’. In altre parole, il ricorrente si era limitato a contestare genericamente la motivazione della Corte d’Appello senza individuare passaggi illogici, contraddittori o giuridicamente errati.
La Suprema Corte ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio di merito, dove si possono rivalutare i fatti e le prove. Il giudizio di legittimità si concentra sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione. Nel caso di specie, la sentenza della Corte d’Appello di Venezia è stata giudicata ‘sorretta da sufficiente e logica motivazione’ riguardo alle decisioni difensive sul trattamento sanzionatorio. Essendo la motivazione adeguata, ogni tentativo di rimetterla in discussione attraverso critiche generiche è destinato a fallire, rendendo il giudizio di merito ‘incensurabile’ in quella sede.
Le conclusioni: conseguenze dell’inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la parte privata che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, viene condannata al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, un ente che finanzia progetti di reinserimento per i detenuti.
Questa decisione, quindi, non solo conferma la sentenza impugnata, ma aggiunge un ulteriore onere economico per il ricorrente. Funge da monito: i ricorsi in Cassazione devono essere strumenti giuridici seri e ben fondati, non tentativi esplorativi basati su contestazioni vaghe. L’esito del caso sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica che sappia redigere un ricorso specifico, dettagliato e pertinente ai vizi di legittimità, unica via per superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
 
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché lo ha ritenuto affetto da ‘manifesta genericità e aspecificità’. I motivi presentati non criticavano in modo puntuale e specifico la sentenza impugnata, ma si limitavano a una contestazione generica.
Qual era l’oggetto della contestazione nel ricorso?
Il ricorso contestava la motivazione della sentenza della Corte d’Appello in relazione alla determinazione del trattamento punitivo, ovvero la quantificazione della pena inflitta all’imputato.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6889 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6889  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI:048KZIW) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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