Inammissibilità Ricorso Cassazione: Le Conseguenze di un Appello Generico
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio pratico dei requisiti di ammissibilità di un ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. Il caso evidenzia come la mancanza di specificità e la semplice riproposizione dei motivi già presentati in appello conducano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione, con significative conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo la vicenda per comprendere i principi affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando tre aspetti principali della sentenza di secondo grado: la qualificazione giuridica del reato, la valutazione delle prove sulla sua responsabilità penale, e infine il trattamento sanzionatorio, che includeva sia la determinazione della pena sia l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione.
Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare il caso, proponendo una ricostruzione dei fatti alternativa e criteri di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dai giudici di merito.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (cioè non stabilisce se il ricorrente avesse ragione o torto sui punti contestati), ma si ferma a un livello preliminare, riscontrando che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti tecnici necessari per essere esaminato. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e al ricorrente sono state addebitate le spese processuali, una somma da versare alla Cassa delle ammende e il risarcimento in favore delle parti civili.
Le Motivazioni della Decisione
Le ragioni alla base della pronuncia di inammissibilità sono cruciali per comprendere come redigere correttamente un ricorso per Cassazione. La Corte ha individuato diversi vizi nell’atto presentato.
Mancanza di Concreta Specificità
Il primo e più importante motivo di inammissibilità del ricorso per Cassazione è stata la sua genericità. I motivi presentati non erano sufficientemente specifici. La Corte chiarisce che la specificità non è solo assenza di indeterminatezza, ma è anche la necessaria correlazione tra le critiche mosse e le argomentazioni complesse della decisione impugnata. In altre parole, il ricorrente non può ignorare le ragioni esposte dal giudice d’appello, ma deve confrontarsi puntualmente con esse, smontandole pezzo per pezzo. In questo caso, i motivi erano generici e slegati dalla motivazione della sentenza di secondo grado.
Divieto di Rivalutazione dei Fatti
Il ricorso tendeva a prefigurare una “rivalutazione delle fonti probatorie” e una “alternativa ricostruzione dei fatti”. Questo è un errore comune. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove (come farebbe un giudice d’appello), ma solo verificare che il giudice precedente abbia applicato correttamente la legge e abbia motivato la sua decisione in modo logico e non contraddittorio. Chiedere alla Cassazione di riconsiderare i fatti equivale a presentare un’istanza che esula dalle sue competenze.
Reiterazione dei Motivi d’Appello
Un altro vizio fatale è stato il fatto che i motivi del ricorso erano “del tutto reiterativi dei motivi di appello”. Il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in secondo grado, senza un reale confronto con la motivazione della sentenza d’appello. Un ricorso efficace deve spiegare perché le risposte del giudice d’appello a quelle argomentazioni erano sbagliate, non semplicemente ripetere le domande.
Congruità della Motivazione sulla Pena e la Misura di Sicurezza
La Corte ha anche osservato che i giudici di merito avevano ampiamente e logicamente motivato ogni aspetto della loro decisione, inclusa la determinazione della pena (pari al minimo edittale), la concessione delle attenuanti generiche in regime di equivalenza e l’applicazione della misura di sicurezza. La motivazione era basata su elementi concreti come la gravità del fatto, la pericolosità sociale del ricorrente, i suoi precedenti penali e la sua condizione di irregolarità sul territorio nazionale. Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorso non ha saputo opporre critiche specifiche e pertinenti.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione è uno strumento tecnico che richiede un’elevata precisione. Non è una terza istanza di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per avere successo, un ricorso deve essere specifico, pertinente e criticamente orientato a demolire la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata. In mancanza di questi requisiti, l’esito non può che essere una dichiaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione, con l’aggravio di ulteriori spese per chi lo ha proposto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava di specificità concreta, si limitava a ripetere i motivi già presentati in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e chiedeva impropriamente una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso manca di ‘specificità’?
Secondo l’ordinanza, un motivo manca di specificità non solo quando è generico, ma anche quando non stabilisce una correlazione precisa tra le critiche sollevate e le ragioni complesse esposte nella decisione impugnata. È necessario affrontare e smontare puntualmente le argomentazioni del giudice precedente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito dell’inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili, liquidate in complessivi 1600 euro oltre accessori di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5694 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5694 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN IDIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE;
lette le conclusioni delle parti civili costituite;
ritenuto che il ricorso con i suoi tre motivi, in punto di qualificazione giuridica e prova della penale responsabilità, trattamento sanzionatorio ed applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi d quelli adottati dal giudice del merito (con motivi del tutto reiterativi dei motiv appello e in assenza di confronto con la motivazione), estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito, in modo del tutte conforme tra loro, hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità motivazionali giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4-7 sia quanto alla qualificazione giuridica, che alla piena prova della responsabilità, oltre che in relazione alla determinazione della pena in misura equivalente al minimo edittale ed alla concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, con motivazione puntuale e logicamente articolata che non si presta a censure in assenza di qualsiasi irragionevolezza, anche tenuto conto degli espliciti elementi richiamati al fine di connotare la gravità del fatto e la pericolosità sociale del ricorrente, con riferimento ai suoi precedenti penali ed alla sua condizione di irregolarità, anche al fine di giustificare la misura di sicurezza applicata);
osservato che il motivo, inerente al trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita; che, quanto alla dosimetria della pena, l’onere arciomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale;
considerato che quanto alla misura di sicurezza applicata è stata rese una motivazione congrua e puntuale con la quale il ricorrente non si confronta;
rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 1600, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna inoltre l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 1600, oltre accessori di legge.
Così deciso, il 5 dicembre 2023.