Ricorso in Cassazione Inammissibile: La Lezione sulla Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione è una fase cruciale e delicata del processo penale. Una recente ordinanza ci offre un’importante lezione sui requisiti formali, in particolare sulla necessità di presentare motivi specifici e non generici. L’esito, in caso contrario, è una severa dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, che impedisce alla Corte di esaminare il caso nel merito. Analizziamo insieme questa decisione per capire quali errori evitare.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna della Corte d’Appello. Le contestazioni mosse nel ricorso riguardavano diversi aspetti: la prova della responsabilità penale, la qualificazione giuridica del reato (ricettazione) e l’adeguatezza del trattamento sanzionatorio applicato.
La difesa, nel suo atto, ha tentato di mettere in discussione la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito, proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti e criticando i criteri di valutazione adottati nelle fasi precedenti del giudizio.
La Decisione e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: il giudizio di legittimità, quale è quello della Cassazione, non è una terza istanza di merito. La Suprema Corte non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, a meno che non vi siano vizi logici o giuridici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata.
La Genericità e la Mancanza di Correlazione
Il primo punto critico evidenziato dai giudici è la mancanza di specifica concretezza dei motivi. L’appello è stato giudicato generico non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per l’assenza di un reale confronto con le argomentazioni sviluppate nella sentenza della Corte d’Appello. Un ricorso efficace non può ignorare le ragioni esposte dal giudice precedente, ma deve criticarle punto per punto, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche.
La Riproduzione delle Doglianze d’Appello
Un altro errore fatale è stato quello di riproporre in Cassazione le medesime doglianze già presentate e respinte in appello. La Corte ha osservato che i giudici di merito avevano già ampiamente esaminato e motivatamente disatteso tali argomentazioni. La semplice riproduzione di tali motivi, senza un’analisi critica della risposta fornita dalla Corte d’Appello, trasforma il ricorso in un atto sterile, privo della necessaria specificità richiesta per legge. In questo caso, la Corte ha anche notato come la sentenza impugnata avesse implicitamente escluso l’applicazione di un’attenuante a causa della plurioffensività del reato presupposto (rapina).
Le Motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte sono chiare: il ricorso è stato considerato un tentativo di ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie, attività preclusa in sede di legittimità. I motivi di ricorso devono individuare travisamenti specifici delle prove processuali valorizzate dai giudici e non proporre una lettura alternativa dei fatti. La mancanza di specificità vizia l’atto di impugnazione, rendendolo non meritevole di un esame nel merito. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni
La pronuncia in esame ribadisce un principio fondamentale per ogni difensore: il ricorso per Cassazione deve essere un atto chirurgico, mirato a colpire vizi specifici della sentenza impugnata. Non è una piattaforma per ridiscutere l’intero processo. La conseguenza di un ricorso generico non è solo il rigetto, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro. Questa decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione rigorosi, pertinenti e criticamente argomentati rispetto alla decisione che si intende contestare.
 
Quando un ricorso per Cassazione viene considerato inammissibile per genericità?
Un ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, quando i suoi motivi sono indeterminati, non si confrontano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata e tendono a sollecitare una nuova valutazione delle prove, attività non consentita in sede di legittimità.
È sufficiente riproporre in Cassazione gli stessi motivi dell’appello?
No, non è sufficiente. La mera riproduzione delle doglianze già respinte dalla Corte d’Appello, senza criticare specificamente le motivazioni con cui sono state disattese, rende il ricorso privo di specificità e ne causa l’inammissibilità.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo l’impossibilità per la Corte di esaminare il merito del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4944 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4944  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME LODI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta la mancanza di prova della responsabilit qualificazione giuridica del fatto di ricettazione ed il trattamento sanzioNOMErio, è concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probator un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli ad giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertine individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo per la su genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, sen cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corre argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in sede (si veda, in particolare, pag. 5,6 e7, con l’implicita esclusione del riconoscim dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. stante la plurioffensività d di rapina);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i9 ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24 ottobre 2023.