Inammissibilità Ricorso Cassazione: L’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui requisiti formali del ricorso, chiarendo perché un’impugnazione può essere bloccata prima ancora di essere discussa nel merito. Il caso dimostra come la genericità e la ripetitività dei motivi portino inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo la decisione per comprendere quali errori evitare.
I Fatti del Processo
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Roma, decideva di presentare ricorso per cassazione. I motivi dell’impugnazione si concentravano su tre aspetti principali: la prova della sua responsabilità penale, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva, e infine l’eccessività del trattamento sanzionatorio.
Tuttavia, la Suprema Corte non è entrata nel merito di tali questioni, fermandosi a un esame preliminare della struttura e del contenuto del ricorso.
L’Analisi della Corte: I Motivi dell’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
La Corte ha smontato il ricorso pezzo per pezzo, evidenziandone le carenze procedurali che ne hanno determinato il rigetto in rito.
Il Primo Motivo: Genericità e Preclusione
Il primo motivo, relativo alla responsabilità penale, è stato giudicato inammissibile per due ragioni concorrenti. In primo luogo, era formulato in termini generici, senza un confronto specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata. In secondo luogo, e in modo dirimente, la censura non era stata sollevata con uno specifico motivo nel precedente grado di giudizio (l’appello). L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, infatti, sancisce l’inammissibilità dei motivi non dedotti in appello, creando una barriera (preclusione) all’introduzione di nuove questioni nel giudizio di legittimità.
Il Secondo Motivo: La Mancanza di Specificità e la Reiterazione
Anche le doglianze sulle circostanze del reato (recidiva e attenuanti generiche) sono state respinte per violazione del requisito di specificità, richiesto dall’art. 581 c.p.p. La Corte ha osservato che il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dal giudice di merito, senza sviluppare una critica puntuale e correlata alla motivazione della sentenza d’appello. Un ricorso per cassazione non può essere una semplice fotocopia dell’atto di appello; deve invece instaurare un dialogo critico con la decisione che si intende impugnare.
Il Terzo Motivo: I Limiti al Sindacato sulla Pena
Infine, la critica al trattamento sanzionatorio è stata ritenuta non consentita. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se tale potere è esercitato in modo palesemente arbitrario o con un ragionamento illogico. Nel caso di specie, la Corte ha verificato che la pena era stata graduata sulla base degli elementi previsti dall’art. 133 del codice penale e con una motivazione sufficiente, rendendo insindacabile la decisione in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito. La Suprema Corte non riesamina i fatti, ma controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Per questo, i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e non possono introdurre questioni nuove o semplicemente ripetere argomenti già vagliati. L’ordinanza ribadisce che il mancato rispetto di questi paletti procedurali comporta una sanzione netta: l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa decisione serve da monito per la difesa. La redazione di un ricorso per cassazione richiede un’attenzione meticolosa non solo al diritto sostanziale, ma anche alle regole procedurali. È fondamentale evitare la mera riproposizione dei motivi d’appello e costruire, invece, censure mirate che dialoghino criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Qualsiasi motivo deve essere strutturato per dimostrare un vizio di legge o un difetto logico manifesto, poiché la discrezionalità del giudice di merito, se correttamente esercitata e motivata, è insindacabile. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di spese per l’assistito.
Perché il ricorso in esame è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano: 1) generici e relativi a questioni non sollevate in appello; 2) privi della specificità richiesta e meramente reiterativi di censure già respinte; 3) riguardanti la valutazione della pena, che rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se la motivazione è sufficiente e non illogica.
È possibile contestare l’entità della pena in Cassazione?
No, di regola non è possibile. La graduazione della pena è un esercizio di discrezionalità del giudice di merito. Si può contestare in Cassazione solo se la decisione è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, e non semplicemente perché si ritiene la pena troppo severa.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2308 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2308 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della Corte d’appello di Roma
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, oltre ad essere generico, non è consentito in quanto la relativa censura non risulta essere stata previamente dedotta come specifico motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata e non contestato in questa sede (si veda la pag. 3);
ritenuto che le doglianze inerenti alle circostanze di reato e, in particolare, alla mancata esclusione della recidiva ed al diniego delle attenuanti generiche, sono prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’a 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano doglianze generiche, non scandite dalla necessaria correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, così risultando meramente reiterative di profili di censura già disattesi dal giudice di merito (si veda, in particolare, la pag. 4);
•
osservato che l’ulteriore motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita a giudice del merito, la graduazione della pena non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nella specie attraverso il richiamo agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti (si veda la pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 dicembre 2023.