Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2296 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2296 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
parte civile COGNOME NOME, nata a Porto Empedocle il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME, nata a Erice il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della Corte d’appello di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato, in qualità di parte civile costituita, da NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura il proscioglimento dell’imputata in ragione dell’attendibilità delle dichiarazioni dell persona offesa, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fat mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decis impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, inoltre, non sono consentite tutte le doglianze che censuran persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differ comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ra in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibili credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convinciment sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, le pagg. 10 e 11);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 12 dicembre 2023.