Inammissibilità ricorso Cassazione: l’errore materiale non giustifica l’impugnazione
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, allo stesso tempo, più insidiosi del giudizio di legittimità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre l’occasione per analizzare due cause frequenti di inammissibilità: la genericità dei motivi e, soprattutto, l’errata scelta dello strumento processuale per far valere un errore di calcolo nella pena. Vediamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I fatti del caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione contro la sentenza. I motivi del ricorso si concentravano sulla quantificazione della pena, ritenuta eccessiva, e denunciavano un presunto errore materiale nel calcolo finale effettuato dal giudice di merito. In particolare, il ricorrente lamentava una quantificazione errata degli aumenti di pena derivanti dalla continuazione tra più reati, ma lo faceva in modo generico e senza specificare quale, tra i reati contestati, dovesse essere considerato il più grave ai fini del calcolo.
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione secondo la Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile sulla base di due distinti profili di criticità.
La genericità dei motivi
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato inammissibile perché basato su motivi generici. Le argomentazioni del ricorrente sono state definite “meramente assertive” e non in grado di confrontarsi efficacemente con le motivazioni, definite “logicamente ineccepibili”, della sentenza d’appello. La Corte ha sottolineato come la difesa non avesse nemmeno indicato quale reato, tra quelli uniti dal vincolo della continuazione, fosse il più grave, un dato essenziale per poter verificare la correttezza del calcolo della pena base.
L’errore materiale e il rimedio corretto
Il punto cruciale della decisione, tuttavia, riguarda il secondo motivo di ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che denunciare un errore materiale di calcolo attraverso il ricorso per cassazione è una strada processualmente errata. Lo strumento corretto per sanare questo tipo di vizi è l’istanza di correzione di errore materiale, disciplinata dall’articolo 130 del codice di procedura penale.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio di economia processuale e di corretta applicazione degli strumenti giuridici. L’articolo 130 c.p.p. prevede una procedura snella e specifica per correggere errori che non intaccano la sostanza della decisione. Il ricorso per cassazione, al contrario, è un rimedio straordinario destinato a verificare la corretta applicazione della legge (errori di diritto), non a rettificare meri sbagli di calcolo. La norma stessa, come ricordato dai giudici, esclude che il giudice dell’impugnazione possa procedere alla correzione quando il ricorso viene dichiarato inammissibile. Pertanto, aver scelto lo strumento sbagliato ha precluso qualsiasi possibilità di esame nel merito.
Le conclusioni
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione è stata, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un’importante lezione per gli operatori del diritto: la scelta del corretto strumento processuale è fondamentale. Un errore di calcolo, per quanto evidente, deve essere affrontato con la procedura di correzione dedicata, e non può diventare il pretesto per un ricorso di legittimità che, se privo degli altri requisiti di ammissibilità, è destinato a un esito sfavorevole e a ulteriori costi per l’assistito.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Quando i motivi proposti sono meramente assertivi, non si confrontano in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata e mancano di elementi essenziali per permettere alla Corte di valutare la fondatezza della censura.
Qual è il rimedio corretto per un errore di calcolo della pena in una sentenza?
Il rimedio corretto non è il ricorso per cassazione, ma l’istanza di correzione di errore materiale, come previsto dall’articolo 130 del codice di procedura penale. Questa procedura semplificata permette di correggere lo sbaglio senza dover impugnare l’intera decisione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10823 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10823 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CARBONIA il 25/02/1983
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 123/RG 35550
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile perché presentato per motivi generici che si ris proposizione meramente assertiva rispetto ad argomentazioni, logicamente ineccepibili nella sentenza di appello con riferimento alla quantificazione della pena tzTazg analitica rispetto ai singoli aumenti derivanti dalla continuazione con riferimento ai satellite (si veda nota 4);
rilevato che il ricorrente non ha indicato l’interesse a rilevare quale tra i rea contestazioni sia il più grave;
ritenuto, infine, che l’ultimo motivo di ricorso denuncia essenzialmente un errore m calcolo della pena irrogata dal giudice di merito da ritenersi inammissibile in quant esperibile è la sola istanza ex art. 130 cod. proc. pen., norma che esplicitamente esclude alla correzione possa provvedere il giudice dinanzi al quale il provvedimento da cor impugnato allorché, come nella specie, il ricorso sia dichiarato inammissibile (Sez. del 20/06/2023, COGNOME, Rv. 285067);
ritenuto che dagli argomenti che precedono deriva l’inammissibilità del ricorso cui c le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.