Inammissibilità ricorso Cassazione: un caso di manifesta infondatezza
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei criteri che guidano la Corte di Cassazione nel dichiarare l’inammissibilità di un ricorso. Quando i motivi presentati appaiono privi di fondamento in modo evidente, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, con conseguenze significative per il proponente. Questo caso sottolinea l’importanza di una valutazione attenta prima di adire la Suprema Corte, specialmente quando la decisione del giudice di merito è basata su un corretto esercizio del suo potere discrezionale. L’inammissibilità ricorso Cassazione diventa, in tali circostanze, una conclusione quasi obbligata.
I fatti del processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di una città del sud Italia. Il ricorrente, un uomo con numerosi precedenti penali, contestava la decisione dei giudici di merito. Nonostante la presentazione di una memoria difensiva a sostegno delle proprie ragioni, il ricorso è stato sottoposto al vaglio della Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione.
L’inammissibilità del ricorso secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso, ritenendolo quindi inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ma si ferma a una valutazione preliminare. La Corte ha stabilito che il giudice di merito aveva correttamente esercitato il proprio potere discrezionale nel valutare la fattispecie. Di conseguenza, il tentativo di rimettere in discussione tale valutazione è stato considerato privo di pregio.
Le motivazioni
Il fulcro della decisione della Corte di Cassazione risiede nelle motivazioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. I giudici hanno evidenziato come il ricorso fosse palesemente infondato. La Corte ha valorizzato la valutazione compiuta dal giudice di merito, il quale aveva tenuto in debita considerazione elementi cruciali quali:
* Le modalità particolarmente offensive della condotta: il comportamento tenuto dall’imputato è stato giudicato gravemente lesivo.
* L’intensità del dolo: la volontà di commettere il reato è stata ritenuta particolarmente forte e consapevole.
* I precedenti penali: il ricorrente aveva a suo carico numerosi precedenti, di cui uno specifico, che hanno contribuito a delineare un quadro di pericolosità e a rafforzare la valutazione negativa sulla sua condotta.
La Corte ha inoltre specificato che la memoria difensiva presentata non è stata sufficiente a superare queste evidenti criticità e a giustificare l’ammissibilità del ricorso.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza stabilisce che un ricorso è inammissibile quando si limita a contestare l’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito senza sollevare vizi di legittimità concreti e rilevanti. La manifesta infondatezza, basata su elementi oggettivi come la gravità della condotta, l’intensità dell’elemento psicologico e i precedenti penali, porta a una declaratoria di inammissibilità. Tale esito comporta non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, fissata in questo caso a tremila euro.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, ovvero quando i motivi addotti sono chiaramente privi di fondamento giuridico, senza necessità di un’analisi approfondita nel merito.
Quali elementi ha considerato la Corte per valutare la manifesta infondatezza del ricorso?
La Corte ha basato la sua valutazione su tre elementi principali considerati dal giudice di merito: le modalità particolarmente offensive della condotta, l’intensità del dolo e i numerosi precedenti penali a carico del ricorrente, di cui uno specifico.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4673 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4673 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a FOGGIA il 02/12/1977
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso é manifestamente infondato rispetto al corretto esercizio del pote discrezionale demandato al giudice di merito che ha considerato le modalità particolarmente offensive della condotta e l’intensità del dolo, oltre che dei numerosi precedenti a suo caric cui uno specifico;
Ritenuto che alla conclusione non osta la memoria difensiva a sostegno della ammissibilità del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/12/2024