Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20412 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20412 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 19/09/1981
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
v
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e difetto
di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all
635 cod. pen., non è consentito poiché è articolato esclusivamente in fatto e sul base di una diversa lettura dei dati processuali e di una differente ricostruzi
storica dei fatti e, pertanto, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legi restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura de
elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
considerato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle
risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità
di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine reato ascritto all’odierna ricorrente (cfr. pagg. 1-2 della sentenza impugnata),
ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e dell razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.