Inammissibilità ricorso Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli esiti più netti e frequenti nel giudizio di legittimità. In questo articolo, analizzeremo un’ordinanza della Suprema Corte che ribadisce i principi fondamentali che guidano tale decisione, evidenziando le gravi conseguenze per chi presenta un ricorso privo dei requisiti di legge. Il caso offre spunti pratici per comprendere quando un’impugnazione rischia di essere respinta prima ancora di essere discussa nel merito.
I fatti del caso
La vicenda processuale trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari in data 15 gennaio 2024. Non entrando nei dettagli specifici del reato contestato, il punto focale è la decisione del condannato di impugnare la pronuncia di secondo grado, portando la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, il massimo organo della giurisdizione italiana.
L’obiettivo del ricorrente era, presumibilmente, ottenere l’annullamento o la riforma della sentenza d’appello, contestandone la legittimità. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità si è rivelato ben diverso dalle sue aspettative.
La decisione della Corte sull’inammissibilità del ricorso Cassazione
Con un’ordinanza sintetica ma perentoria, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità.
La conseguenza diretta di tale pronuncia è stata duplice e particolarmente gravosa per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: il soggetto è stato obbligato a farsi carico dei costi relativi al procedimento in Cassazione.
2. Condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: oltre alle spese, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro, destinata a un fondo per il miglioramento delle istituzioni penitenziarie.
Le motivazioni della decisione
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella motivazione con cui ha giustificato l’inammissibilità del ricorso in Cassazione. I giudici hanno rilevato che la sentenza della Corte d’Appello era fondata su un’analisi dei dati probatori non solo esauriente, ma anche caratterizzata da una ‘lineare e coerente logicità’.
In altre parole, il ragionamento seguito dai giudici di secondo grado era immune da vizi logici o giuridici evidenti. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si rivalutano i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Poiché la sentenza impugnata rispettava pienamente questi criteri, il ricorso è stato considerato privo di fondamento e, pertanto, inammissibile.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, è emblematica. Insegna che adire la Corte di Cassazione richiede la presenza di vizi specifici e gravi nella sentenza impugnata, come errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito, senza individuare un vizio di legittimità, è destinato all’inammissibilità.
Le conseguenze economiche, come la condanna alle spese e alla sanzione a favore della Cassa delle ammende, fungono da deterrente contro la proposizione di ricorsi dilatori o manifestamente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. Per gli avvocati e i loro assistiti, questa decisione sottolinea l’importanza di una valutazione critica e rigorosa prima di intraprendere la strada del ricorso per cassazione.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il caso nel merito perché il ricorso non possiede i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso non ammissibile.
Per quale motivo principale la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile in questo caso specifico?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la motivazione della sentenza impugnata era stata giudicata logica, coerente e basata su un’analisi completa degli elementi probatori, senza presentare i vizi di legittimità che possono essere fatti valere in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13907 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13907 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NOICATTARO il 19/09/1952
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
i dato vviso alle parti;
udita a relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale
in relazione alla ritenuta ascrivibilità della condotta di alterazione al prevenuto, è
indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non
scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 – 6 della sentenza impugnata sulla
sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 648
bis cod. pen.
contestato al ricorrente, unico interessato a rendere il telaio conforme alla
documentazione già in suo possesso: condotta che, invero, integra il delitto di riciclaggio);
che l’asserito difetto della motivazione non emerge dalla lettura della
motivazione del provvedimento impugnato che, per contro, appare essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità conforme all’esauriente disamina dei dati probatori;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07/03/2025
Il C nsigli re Estensore