Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17958 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17958 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 02/05/1983
avverso la sentenza del 21/11/2024 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA
gato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 21 novembre 2024 il G.I.P. del Tribunale di Perugia ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a COGNOME la pena di anni
due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine a tre ipotesi di reato ex artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e
vizio di motivazione in ordine all’omessa indicazione delle ragioni del suo mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito.
La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra l richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegal della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 marzo 2025
Il Consigliere estensore