Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17958 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17958 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2024 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA
gato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
- Con sentenza del 21 novembre 2024 il G.I.P. del Tribunale di Perugia ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a COGNOME NOME la pena di anni
due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine a tre ipotesi di reato ex artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e
vizio di motivazione in ordine all’omessa indicazione delle ragioni del suo mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito.
La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra l richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegal della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 marzo 2025
Il Consigliere estensore